Spionaggio, la Cassazione deposita la condanna a 29 anni per un ex ufficiale della Marina

ROMA (ITALPRESS) – La Corte di Cassazione, depositando la sentenza n. 12096 (la decisione è del 20/11/2024), ha confermato definitivamente la condanna a 29 anni e due mesi di reclusione per Walter Biot, l’ex capitano di fregata dello Stato Maggiore della Marina Militare italiana arrestato il 30 marzo del 2021 con l’accusa di spionaggio.

In sede civile verrà definito il risarcimento dovuto allo Stato. La Corte ha bocciato o ritenuto inammissibili i motivi di ricorso presentati dalla difesa che in gran parte ruotavano sulla non integralità della discovery delle prove, in quanto coperte dalla inviolabilità degli archivi NATO, trattato “protetto” dall’articolo 11 della Costituzione. E’ stato così respinto il ricorso di Biot contro la decisione della Corte Militare di appello di Roma del 29 gennaio 2024.

L’ex ufficiale era stato arrestato e condannato per aver consegnato ad un “diplomatico” russo (Dmitry Ostroukhov), accreditato presso l’ambasciata, materiale top secret (181 immagini di documenti contenuti in una microSD), anche Nato, dopo averlo fotografato di nascosto all’interno del proprio ufficio, alla Sezione Analisi Strategica di Palazzo Marina, a Roma, dove dal 2018 egli ricopriva l’incarico di Ufficiale addetto alla sicurezza. Biot è stato arrestato dai Carabinieri del Ros che hanno documentato, tra il 16 e il 26 marzo 2021, su segnalazione dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI: l’organizzazione di investigazione informativa, delegata alla sicurezza interna della Repubblica Italiana), tutte le fasi, dalla riproduzione dei documenti sia cartacei che visualizzati su un monitor di un computer utilizzando il proprio telefonino, alla consegna della scheda al russo, dietro il compenso di 5000 euro, in un parcheggio di un centro commerciale.

La Cassazione ha confermato, la mancata ostensione dei documenti NATO SECRET non ha prodotto alcuna nullità processuale per violazione dei diritti della difesa. La mancata acquisizione ‘fisica’ dei reperti, infatti, da un lato era imposta dalla legge di ratifica degli accordi di Ottawa del 1951, dall’altro è stata bilanciata dal pieno contraddittorio realizzato in dibattimento.

Sul punto, la Prima sezione penale osserva che un processo per il delitto di rivelazione di un segreto “non può essere uno strumento con cui si arreca un ulteriore pregiudizio al segreto (che è l’oggetto di tutela penale messo in rilievo)” anche se, aggiunge, “al tempo stesso, per essere definito “giusto” deve consentire il contraddittorio sulle fonti dimostrative che siano idonee a rappresentare l’avvenuta commissione del delitto”. E nel caso concreto, l’apporto e il confronto con numerosi testimoni – si legge nel testo – permette di escludere che “possa definirsi viziato il segmento processuale con cui si è ricostruito il contenuto della scheda MICRO SD oggetto dello scambio”; nonostante la scheda non fosse agli atti del procedimento.

Sul punto la Cassazione ha anche enunciato due principi di diritto: “L’obbligo di deposito integrale degli atti di indagine e delle fonti di prova di cui agli articoli 415 bis comma 2 e 416 comma 2 cod.proc.pen. può trovare deroga – in riferimento a determinati elementi di conoscenza – lì dove esista un obbligo di mantenimento della segretezza (sul contenuto di tali elementi) imposto da diversa fonte normativa e nel limite della stretta necessità”; in aggiunta “ove sussista detta ipotesi derogatoria la equità del processo (nel senso previsto dall’art. 7 della Direttiva 2012/13/UE) è strettamente correlata alla esistenza della facoltà difensiva di esercizio del contraddittorio sulle fonti di prova con cui viene introdotto nel giudizio il materiale conoscitivo idoneo a determinare la attribuzione della specifica condotta di reato all’imputato”.

Il giudice di legittimità di ultima istanza, nel rispondere ad un’altra doglianza, ha anche argomentato sul fatto che ai fini della contestazione della rivelazione del segreto, non è necessario conoscere il “contenuto” della singola informazione. Per valutare la commissione di condotte di spionaggio, spiega la Corte, è invece “sufficiente conoscere – con il dovuto grado di certezza – la ‘inerenza’ del documento oggetto di rivelazione al tema della forza, preparazione e difesa militare dello Stato, mentre non è indispensabile conoscere il contenuto specifico della notizia”.

“Da ciò deriva che anche la scelta della autorità giudiziaria militare di non attivare la procedura di interpello alla NATO per ottenere – eventualmente – la declassificazione dei documenti, al di là di ogni altra considerazione, non può essere censurata in questa sede proprio in ragione del fatto che l’attività istruttoria svolta in contraddittorio ha fornito elementi sufficienti per realizzare il giudizio sulle imputazioni contestate”. Del resto, è pacifico, che i documenti classificati riguardassero gli interessi dell’Italia, in quanto “gli assetti NATO influiscono sulla distribuzione delle forze tra i vari paesi e dunque sulla difesa militare del nostro paese”.

Quanto alla asserita violazione della immunità diplomatica per il sequestro della scheda MICRO SD, nonché la supposta illegittimità ‘a monte’ della perquisizione, la Cassazione chiarisce che l’immunità rappresenta una “garanzia funzionale” (riconosciuta dalla Convenzione di Vienna del ’61) in rapporto all’esercizio dei compiti affidati alla missione diplomatica e, pertanto, l’unico soggetto legittimato ad opporsi alla perquisizione o al sequestro della scheda MICRO SD era il Capo della missione diplomatica di Ostroukhov. E il fatto che tale opposizione non sia mai intervenuta “chiude ogni discorso sul tema”.

La condotta tenuta da Biot integra, dunque, il reato di rivelazione di segreti a scopo di spionaggio, e lo fa nella forma “consumata e non tentata”, dal momento che il supporto magnetico contenente le informazioni è stato consegnato al destinatario. Mentre l’assenza di diffusione delle notizie coperte dal segreto è stata già considerata nella determinazione della pena, col riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante; e ciò – precisa la Corte – nonostante l’assenza di divulgazione non sia dipesa dalla sua volontà ma dal pronto intervento delle forze dell’ordine. Non è stata, invece, riconosciuta, come richiesto, l’attenuante dell'”ottima condotta e provato valore militare”, in “assenza di profili di eccellenza della condotta pregressa” e della “totale caduta etica manifestata”.

Infine, sul danno risarcibile, che la difesa sosteneva inesistente considerata la mancata divulgazione del materiale, la Cassazione afferma che si tratta di un tema civilistico. Per cui “le voci di danno individuate dalla Corte Militare di Appello danno alla credibilità dei sistemi interni di controllo dei documenti classificati e danno alla immagine dello Stato italiano nelle relazioni internazionali – sono indiscutibili nell'”an” (“An debeatur”, “se sia dovuto” e viene utilizzata nel lessico giuridico per indicare se a fronte di una lesione giuridica sia dovuto un risarcimento del danno, ndr) e andranno quantificate nelle sedi competenti”.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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