Fino al 31 dicembre 2017 è possibile richiedere la sospensione delle rate del mutuo. Non sono però oggetto di sospensione gli interessi , che dovranno comunque essere pagati. Vediamo nei dettagli chi può beneficiare e come accedere alla moratoria.
Sospensione rate mutuo, chi può fare richiesta
La crisi economica rende sempre più pressante il peso delle rate del mutuo da pagare per chi ha acquistato un’abitazione principale, ragion per cui, la Legge di Stabilità 2015 ha previsto la nuova moratoria sui mutui fino al 2017.
L’ABI (Associazione Bancaria Italiana) insieme alle associazioni di consumatori ha stabilito le regole per la sospensione della sola quota di capitale del credito alle famiglie.
Possono beneficiare della sospensione delle rate del mutuo coloro che hanno acquistato l’abitazione principale. È esclusa la seconda casa. In tal caso, sarà possibile rivolgersi alla banca per chiedere la sospensione per un periodo massimo di 12 mesi della quota capitale delle rate mensili di pagamento. La richiesta dovrà pervenire entro il 31 dicembre 2017 e potrà essere fatta solo una volta.
Tale operazione non prevede commissioni, né interessi di mora. Alla scadenza del periodo di sospensione, il piano di ammortamento riprende e ovviamente si allunga la durata del mutuo.
Sospensione rate mutuo, quando può essere richiesta
La sospensione delle rate del mutuo può essere richiesta nei seguenti casi:
- 1) In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato: sono da escludere i casi di risoluzione consensuale , licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa.
- 2) In caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito: gli ammortizzatori sociali in deroga, cassa integrazione, ecc
- 3) In caso di morte
- 4) In caso di handicap o grave o condizione di non autosufficienza sopraggiunta.
N.B: nel caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, possono chiedere la moratoria anche i titolari di mutuo garantito da ipoteca su immobili adibiti ad abitazione principale per 12 mesi e in relazione alla quota capitale.
Sospensione rate mutuo, documenti da presentare
Nei casi suddetti, il titolare del mutuo può chiedere, alla banca che aderisce alla moratoria, la sospensione del mutuo con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Vanno poi allegati i seguenti documenti:
- – Se si tratta di perdita di lavoro, occorre la lettera di licenziamento, di dimissioni o il contratto di lavoro da cui si evince la scadenza intervenuta.
- – Se si tratta di morte, occorre il certificato di decesso.
- – In caso di handicap insorto, occorre la certificazione medica che rilascia l’ASL.
La banca o l’intermediario che ha concesso il mutuo dovrà rispondere entro 20 giorni lavorativi.
Coloro che in passato hanno già beneficiato di un periodo di sospensione per altre misure, possono accedere alla nuova moratoria solo se sono trascorsi almeno 24 mesi dall’avvio dell’istruttoria precedente.
Sospensione rate mutuo, a chi non spetta
Non possono beneficiare della sospensione:
- i mutuatari morosi che hanno maturato un ritardo nelle rate del mutuo superiore a 90 giorni.
- Coloro che hanno stipulato una polizza assicurativa a copertura della perdita o riduzione del lavoro.