Al fine di semplificare la procedura di rimborso IVA e accelerare i tempi di erogazione, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto il Dl n. 175/2014 entrato in vigore questo 2015.
Tra le modifiche introdotte in questo 2015 vediamo l’aumento del tetto del rimborso IVA che può essere richiesto senza la necessità di presentare garanzia di adempimenti. Il tetto massimo del rimborso IVA 2015 è stato innalzato a 15 mila euro. Così tra i requisiti per accedere al rimborso IVA non figurano più garanzie e fideiussioni se l’esecuzione non supera un rimborso di 15 mila euro.
Per richiedere il rimborso IVA per importi inferiori a 15 mila euro sarà sufficiente il visto di conformità e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. I requisiti per richiedere il rimborso dell’IVA, con il Dl n. 175/2014 sono diventati più “morbidi” per i contribuenti che dovranno affrontare minori spese e potranno ottenere il rimborso in tempi più celeri.
La garanzia viene richiesta solo in caso di rischio fiscale e può essere fornita anche con semplice cauzione in titolo di Stato.
Il rimborso trimestrale dell’IVA
Il punto di riferimento temporale per il calcolo dei tre mesi previsto per l’esecuzione dei rimborsi è la data di presentazione della dichiarazione. Se il contribuente esegue più dichiarazioni nello stesso periodo d’imposta (per dichiarazioni correttive o integrative) i tre mesi si calcolano a partire dall’ultima dichiarazione presentata.
Il limite di 15mila euro si calcola sommando le diverse richieste di rimborso IVA eseguite nell’intero arco del periodo d’imposta.
Requisiti per il rimborso IVA oltre i 15mila euro
Anche per i rimborsi superiori ai 15mila euro scompare la garanzia, analogamente sarà sufficiente presentare il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. La dichiarazione dovrà riportare le informazioni relative alla solidità patrimoniale, alla continuità aziendale e alla regolarità dei versamenti contributivi. Chi, invece, presenta la garanzia non sarà tenuto a presentare anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ne’ il visto di conformità.
La garanzia rientra tra i requisiti necessari al rimborso dell’IVA 2015 se il contribuente esercita un’attività d’impresa da meno di due anni (fatta eccezione per le nuove forme di Start Up). Anche chi presenta l’istanza mancante di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa o ancora, priva di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Anche chi chiede il rimborso dell’IVA sull’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività sarà costretto a presentare garanzia.
I cosiddetti contribuenti “a rischio” necessitano di garanzia. I contribuenti a rischio sono quelli che hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica nell’arco degli ultimi due anni.
La garanzia può essere presentata anche tramite cauzione in titolo di Stato o garantiti dallo Stato, tale forma di garanzia si interfaccia alla polizza fideiussoria.