Parcheggio bici in condominio, cosa dice la legge

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Parcheggio bici in condominio: si può parcheggiare la bicicletta nel cortile o in altri spazi in comune del condominio? Ecco cosa dice la legge.

La bicicletta è un mezzo di trasporto pulito sempre più diffuso ma spesso le circostanze non aiutano i ciclisti: mancanza di piste ciclabili, scarsità di rastrelliere e… chi abita in condominio potrebbe avere problemi anche nel parcheggio.

Non sempre è possibile lasciare la bici nel cortile del condominio. Non esiste una normativa o un quadro legislativo ben preciso, a oggi la situazione parcheggio bici in condominio può essere sintetizzata in tre punti:

1) Il cortile è una parte comune dell’edificio condominiale e se nello statuto condominiale non vi sono espliciti divieti, potrebbe essere possibile parcheggiare la bici se questa non ostacola le attività altrui.

2) Il regolamento contrattuale può vietare esplicitamente il parcheggio delle bici negli spazi condominiali. 

3) E’ possibile installare una rastrelliera per biciclette nel cortile del condominio ma solo se durante le riunioni condominiali è stata eseguita regolare proposta con voto di maggioranza. 

Parcheggio bici in condominio, cosa dice la legge

Come premesso, non esiste un quadro normativo di riferimento, infatti la legge di riforma del condominio 220/2012, entrata in vigore a partire dal 2013, non accenna minimamente al problema della gestione dello spazio comune per parcheggiare la bicicletta

Dato che sono numerosi i contenziosi che affrontano tale questione, qualcosa si sta muovendo a livello comunale e regionale. Regioni e Comuni stanno eseguendo modifiche di regolamenti edilizi e d’igiene ma ancora manca una normativa condivisa chiara. L’unico quadro normativo condiviso che possa disciplinare l’uso del cortile in condominio è l’art. 1117 del Codice civile.

Stando all’articolo 1117 del Codice Civile, i cortili, a meno che i titoli non si esprimano diversamente, “sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o posizione di piani di un edificio”, fatta questa premessa, andiamo a citare l’articolo 1102 del Codice Civile che specifica come “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”

Anche il codice civile non afferma la questione e rimanda tutto all’assemblea condominiale. In caso di braccio di ferro tra condomini è possibile richiedere l’intervento dell’Amministrazione locale che dovrebbe esprimersi a favore del ciclista.

Il Comune può intervenire per cercare di risolvere il problema del parcheggio bici nel condominio, questione ignorata sia dalla Legge di riforma del Condominio sia dallo stesso Codice Civile. Il Comune, a seguito di una formale richiesta, può intervenire affinché ogni ciclista possa sistemare e parcheggiare la bicicletta nel cortile condominiale.

Alcune amministrazioni comunali, tra le prime citiamo la città di Torino e Milano, hanno modificato i loro regolamenti edilizi e d’igiene rendendo obbligatori spazi appositi per il ricovero delle biciclette.

Parcheggiare bici in condominio: Milano e Torino

Milano e Torino sono le prime città che hanno autorizzato il parcheggio delle biciclette nei cortili condominiali. Il regolamento della città di Milano recita che “in tutti i cortili esistenti o di nuova edificazione sia consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavoro nei numeri civici collegati al cortile”. Chi viola questa norma e impedisce il parcheggio bici nel cortile del condominio può essere soggetto a sanzioni da 50 a 150 euro. 

La città di Torino precisa che l’amministratore del condominio non può essere in nessun modo ritenuto responsabile in caso di danni o furto alle bici in sosta nel cortile del condominio. Le multi diventano più salate nel territorio del capoluogo piemontese dove si vedono sanzioni comprese tra i 25 e 500 euro.  

 

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