ROMA (ITALPRESS) – Via libera all’unanimità dei presenti allo schema di deliberazione della Giunta regionale numero 181, concernente: “Definizione dei nuovi criteri e delle modalità di accesso al Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni. Istituzione della Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione ed individuazione delle procedure e dei parametri di controllo a cui sottoporre l’ente beneficiario del contributo per prevenire il dissesto finanziario. Esercizio finanziario 2021”.
Il parere favorevole è arrivato oggi dalla seduta congiunta (in modalità telematica) tra la commissione Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia, presieduta da Sara Battisti (Pd), e la commissione Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio, presieduta da Fabio Refrigeri. Il provvedimento, che tornerà in Giunta per l’approvazione definitiva, è stato illustrato ai membri delle due commissioni dall’assessora Valentina Corrado, titolare delle deleghe “Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa”. Collegato anche il vicepresidente della Regione e assessore al Bilancio, Daniele Leodori.
Lo schema di delibera numero 181, secondo quanto stabilito dal comma 78 dell’articolo 1 della legge regionale n. 12/2011 con riferimento al Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni, individua:
a) i criteri e le modalità per l’accesso al Fondo;
b) l’istituzione e il funzionamento della commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione, presieduta dal direttore regionale al Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio e della quale fanno parte due dirigenti regionali (uno dell’assessorato al bilancio e l’altro dell’assessorato agli enti locali) e un rappresentante dell’Associazione nazionale comuni italiani Lazio (Anci Lazio);
c) le procedure ed i parametri di controllo a cui il comune beneficiario deve sottoporsi nel biennio successivo al ricevimento dell’apposito contributo.
La Legge regionale 30 dicembre 2020, numero 25 (Legge di stabilità regionale 2021) ha rifinanziato il Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni con 2 milioni di euro per spesa di parte corrente e 700 mila euro per spesa di parte capitale.
Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi straordinari per il risanamento economico-finanziario dei comuni con una situazione di rischio di dissesto finanziario riferibile, negli ultimi due esercizi finanziari, ad almeno due dei seguenti indicatori: a) utilizzazione continuativa dell’anticipazione di tesoreria; b) disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio; c) disavanzo di amministrazione; d) debiti fuori bilancio.
Nelle premesse dell’atto della Giunta viene specificato che “in ossequio alla più recente giurisprudenza costituzionale e contabile, i contributi non possono determinare un ampliamento della capacità di spesa degli enti beneficiari, con particolare riferimento alle spese a carattere ripetitivo, suscettibili di consolidarsi. A tal fine, i Comuni destinatari dei contributi dovranno individuare, per il contributo di parte corrente, esclusivamente uno dei seguenti utilizzi:
– riduzione del disavanzo aggiuntiva rispetto a quella imposta dalla normativa vigente;
– abbattimento dello stock di debito, da intendersi quale estinzione anticipata dello stesso;
– accantonamento a fondo contenzioso o perdite potenziali;
– quale extrema ratio, finanziamento di debiti fuori bilancio.”.
La deliberazione di Giunta, infine, dispone che “il contributo regionale verrà concesso solo se, ad esito delle verifiche tecnico-amministrative effettuate dalla Commissione, il Comune abbia posto in essere ogni azione utile ad arginare lo stato di rischio di dissesto, inclusi il contrasto all’evasione fiscale, l’aumento delle tariffe, la valorizzazione patrimoniale e la razionalizzazione delle spese per fitti passivi, ed a condizione che il contributo stesso risulti determinante per il superamento della predetta situazione, escludendo in ogni caso i Comuni che, alla data di adozione della presente Deliberazione, abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 246 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali o il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’articolo 243-bis del medesimo Testo unico”.
(ITALPRESS).
Ok a delibera Giunta su fondo per prevenire dissesto finanziario comuni
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