Mobilità sostenibile, un benefit da pagare

I voucher per la mobilità sostenibile erogati ai dipendenti, pubblici o privati, sono tassabili come un qualunque altro fringe benefit se si supera nel complesso la soglia di esenzione (quella ordinaria è di 258,23 euro) per il periodo di imposta d riferimento.
Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate rispondendo all’interpello n.
293 del 31 agosto 2020, secondo l’Agenzia delle Entrate, gli incentivi aziendali erogati in relazione al tragitto casa lavoro concorrono interamente a formare il reddito del lavoratore.
La domanda era stata sottoposta da una città metropolitana capofila di un gruppo di Comuni aderenti al progetto “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casascuola e casa-lavoro di cui al Decreto Ministeriale 20 luglio 2016, n. 208, in forza del quale erano intenzionati a erogare ai propri dipendenti dei “buoni mobilità”per il tragitto “casa-lavoro-casa” pari a euro 0,25/km, con un tetto massimo all’importo del “buono mobilità” di 50 euro/mese, da erogare in un’unica soluzione, alla fine del periodo (31 ottobre 2019) e comunque non oltre dicembre 2019.
L’interpretazione letterale dell’art 51 comma 2 lettere d) e d) bis del TUIR, infatti, non contempla come welfare aziendale esente, senza limiti di importo, i bonus che nascono per incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi. Tale norma fa rientrare invece nel welfare aziendale esente, senza limiti di importo: gli abbonamenti a mezzi di trasporto pubblici e le somme per l’acquisto degli abbonamenti stessi (circolare 29 marzo 2018 n. 5/E) Con il decreto agosto, il tetto di esenzione si è innalzato a 516,46 euro ma solo per il 2020 dal DL n. 104/2020 (cd. Decreto Agosto). In misura ordinaria, il tetto massimo oltre il quale scatta la tassazione è 258,23 euro.
(ITALPRESS/WEWELFARE.IT).

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