Legittima difesa domiciliare: cosa cambia in caso di legittima difesa in casa o fuori dalla propria proprietà privata (in strada, in luoghi pubblici), informazioni sugli orari e cosa dice la legge sulla legittima difesa.
Legittima difesa domciliare
La legittima difesa in casa prende connotazioni più libere perché verte sul presupposto che vi sia stata una violazione della proprietà privata.
L’ordinamento italiano, infatti, consente a chi si trova in pericolo nella propria proprietà privata di poter difendersi con la forza anche prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Vi è una chiara differenza tra legittima difesa a casa o in strada e in luoghi pubblici.
Legge sulla legittima difesa: si può sparare a un ladro in casa?
La legittima difesa arreca una causa di giustificazione a un comportamento (l’uso della violenza) che altrimenti costituirebbe reato. Nell’ordinamento penale italiano, esiste un articolo che si occupa in modo esplicito della legittima difesa ponendo un accento particolare in caso di violazione di domicilio (Art. 614 codice penale).
Per essere “giustificata” la legittima difesa deve essere proporzionale all’offesa subita, quindi se la minaccia ha luogo nel proprio domicilio (legittima difesa nel caso di violazione di domicilio o violazione di proprietà privata), secondo le legge, la proporzionalità tra difesa e offesa è rispettata.
In pratica, chi si difende è legittimato a farlo anche attraverso l’uso di armi (legalmente detenute). Si presuppone che chi si difende con un’arma lo fa per salvaguardare la propria o l’altrui incolumità fisica o per difendere i propri beni in caso di aggressione.
Quando si tratta di legittima difesa? Chi agisce deve essere costretto dalla necessità di salvaguardare un proprio diritto o il dirotto altrui. La lesione (il danno fisico arrecato per legittima difesa) è giustificata solo se chi agisce non ha altra via di scampo e, in altre parole, non ha il tempo materiale per allertare e attendere l’intervento delle forze dell’ordine.
In pratica, per la legge, in casa è possibile difendersi con la violenza o adoperando un’arma, solo se non vi è una valida alternativa che possa arrecare minor danno all’aggressore. Secondo la Corte di Cassazione, la legittima difesa subentra quando il soggetto vittima di un aggressione si trova nell’unica scelta tra subire o reagire. Se il soggetto può sottrarsi al pericolo senza offendere l’aggressore, allora non si tratterà di legittima difesa.
La legge, parlando di proporzionalità fra offesa e minaccia subita, non fa riferimento esclusivo all’incolumità fisica. In altre parole: il soggetto che si avvale della legittima difesa può farlo anche semplicemente per salvaguardare un proprio bene economico. Il classico caso di legittima difesa se entrano i ladri in casa. E’ importante che, in questo caso, l’uso delle armi non è ben visto dalla legge perché per salvaguardare un bene meramente economico non ci si potrà spingere fino a mettere in pericolo la vita dell’aggressore. La difesa di un patrimonio non può mai giustificare un delitto di sangue.
Altro fattore sta nell’imminenza del pericolo. Per la legge si parla di “pericolo attuale”. Il pericolo che può giustificare l’uso di un’arma o comunque l’uso della violenza per legittima difesa deve essere incombente.
In altre parole, se entrano i ladri in casa e il padrone di casa spara un ladro mentre sta scappando con la refurtiva, al padrone di casa non sarà concessa la giustificazione per legittima difesa in quanto il padrone di casa non era più in pericolo di vita e dovrà rispondere penalmente alla sua azione (con l’accusa di lesione o addirittura omicidio).
Legittima difesa in caso di rissa
In caso di una rissa o di una reciproca aggressione, cade la giustificazione della legittima difesa. E’ necessario che chi si avvale della violenza come strumento di difesa personale non abbia cercato volontariamente il pericolo. Se due persone si aggrediscono vicendevolmente non è prevista le legittima difesa. La legittima difesa è prevista solo quando vi è un aggressore e una vittima, oppure, in caso di rissa, quando una persona è stata coinvolta contro il suo volere.
Differenza tra legittima difesa in casa o per strada
La differenza tra legittima difesa in casa o in un luogo pubblico la fa il concetto di “proporzionalità”. In casa non deve esserci una chiara proporzionalità tra i mezzi e i beni in gioco.
La proporzionalità, in caso di legittima difesa domiciliare, è legata al luogo in cui avviene l’aggressione. Se chi si difende si trova in casa e detiene un’arma regolarmente registrata, può usarla per difendere la propria vita o l’incolumità di un suo caro quando vi è un pericolo di aggressione. Si presuppone che chi invade una proprietà privata non abbia certamente buone intenzioni e il padrone di casa (o di un negozio o di un ufficio) posto in pericolo di vita, può difendersi.
La legittima difesa per strada o in luoghi pubblici, invece, analizza due concetti diversi di proporzionalità. La proporzionalità, per legge, in caso di legittima difesa in strada o in un luogo pubblico è interpretata in base ai “mezzi” utilizzati per difendersi o i mezzi utilizzati dall’aggressore (coltello, pistola, bastone, dissuasori elettrici…). La proporzionalità è interpretata anche in base ai beni in gioco: come premesso, un bene economico, nella scala dei valori costituzionali, è meno importante dell’incolumità fisica di una persona (anche se si tratta di un aggressore). Se un aggressore o un ladro, tenta un furto d’auto in un parcheggio pubblico, la vittima non può difendersi mettendo a rischio la vita del ladro a meno che la sua stessa vita o incolumità non fosse oggetto di minaccia.