Le caratteristiche di una cooperativa sociale onlus, cosa dice la normativa che disciplina la costituzione e la gestione di questo tipo di cooperativa.
Se ne sente parlare tanto, ma spesso si tende a confondere la cooperativa sociale Onlus con altre forme di supporto e di assistenza alle esigenze della comunità.
Meglio allora far chiarezza, e cercare di capire fin da subito cos’è la cooperativa sociale Onlus, quali sono le sue caratteristiche, quale la sua normativa e perché a volte si parla di cooperative sociali Onlus di diritto.
Cosa sono le cooperative sociali Onlus
Iniziamo con l’affermare che le cooperative sociali hanno la finalità di perseguire l’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale. Tre obiettivi non casuali, considerato che sono quelli definiti all’interno della legge 381/91, che per la prima volta ha rinnovato la normativa cooperative sociali, andando a individuare alcune caratteristiche di queste forme di aggregazione.
Tuttavia, la cooperativa sociale Onlus è qualcosa in più. Ma cosa differenzia la cooperativa da una cooperativa sociale?
Caratteristiche cooperative sociali Onlus
La cooperativa sociale nasce da un progetto su “condivisione”: l’idea di base non deve essere creata e portata avanti da un singolo, come potrebbe avvenire nella ditta individuale, ma deve essere uno sforzo di gruppo.
Non solo. Stando a quanto prevede la legge 381/91 che sopra abbiamo avuto modo di anticipare, è necessario che la base sociale di una cooperativa sociale Onlus abbia almeno il 30% dei soci svantaggiati.
E cosa si intende per soci svantaggiati?
Anche in questo caso, non ci sono grandi dubbi. Coloro che possono essere definiti come soci svantaggiati sono gli invalidi psichici e sensoriali, gli invalidi fisici, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati che sono ammessi alle misure alternative alla detenzione.
In integrazione a ciò, si può dunque ben affermare che il restante 70% delle persone socie cooperative Onlus può anche non essere ricondotto alle categorie di cui sopra.
Il che, però, non significa che non siano comunque esposte a obblighi: questo 70% (massimo) ha infatti il dovere di confrontarsi e misurarsi con il 30% delle persone, che per esperienze e caratteristiche non potranno che avere degli approcci specifici e particolari, generando una perfetta sinergia con coloro che – in altri termini – avrebbero evidenti difficoltà a divenire parte integrante del mondo del lavoro se non fossero ricondotti all’interno del mondo cooperativo Onlus.
Cooperativa sociale Onlus di diritto
Come abbiamo anticipato in apertura del nostro approfondimento, spesso si sente parlare di cooperativa sociale Onlus di diritto. Ma che cosa significa?
Molto semplicemente significa che la legge identifica le cooperative sociali come Onlus di diritto: tutte le cooperative sociali sono dunque tali senza scopo di lucro, bensì perseguire un obiettivo di mutualità prevalente, permettendo così alla cooperativa di qualificarsi come forma di impresa che svolge la propria attività prevalentemente nei confronti dei soci, consumatori o utenti di beni e di servizi, mediante le prestazioni lavorative degli stessi.
Albo regionale cooperative sociali Onlus
Un altro elemento molto importante per poter qualificare le cooperative sociali Onlus è rappresentato dall’albo regionale, la cui iscrizione è fondamentale per poter lavorare con le pubbliche amministrazioni.
Tale albo è suddiviso in tre sezioni:
- nella sezione A sono incluse tutte le cooperative sociali che si occupano di gestire i servizi socio sanitari ed educativi;
- nella sezione B sono iscritte tutte le cooperative che svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) che hanno come obiettivo l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;
- nella sezione C, infine, possiamo trovare i consorzi delle cooperative sociali.
Una volta iscritte, le cooperative hanno l’obbligo annuale di dimostrare annualmente il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, e sottostare a una revisione annuale da parte del Ministero o società di rappresentanza riconosciute.
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