PALERMO (ITALPRESS) – Il Tribunale di Verona ha condannato una compagnia elettrica a restituire 192.013,10 euro, oltre agli interessi legali, a una società attiva nel settore del servizio di parcheggio.
La vicenda nasce nel 2019, quando, con alcune sentenze, la Corte di Cassazione ha dichiarato il diritto degli utenti a ottenere dal fornitore di energia il rimborso delle accise per l’addizionale provinciale. Si tratta di una tassa che veniva pagata in fattura, prevista dalla legge italiana (d.l. n. 511/1988), sui consumi di energia elettrica effettuati in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
Nel 2012, tuttavia, la tassa è stata soppressa per incompatibilità con la normativa europea (Direttiva 2008/118/CE).
In considerazione della prescrizione decennale, a seguito di queste sentenze del 2019, le imprese potevano richiedere indietro quanto pagato nel 2010 e nel 2011.
Una nota società che da numerosi anni è attiva nel settore del servizio di parcheggio, con numerose sedi ed altrettante utenze, appresa la notizia, faceva conteggiare tali tasse pagate e apprendeva di avere diritto ad un rimborso di 192.013,10 euro.
Per questa ragione, la società di rivolgeva allo studio legale Palmigiano e Associati e, con l’assistenza degli avvocati Alessandro Palmigiano e Mattia Vitale, formulava la richiesta di rimborso alla società elettrica, che però non provvedeva. È stata avviata quindi una causa al Tribunale di Verona.
La compagnia si difendeva, affermando che la restituzione non doveva essere richiesta a loro ma all’Agenzia del Monopolio che, a suo tempo, aveva incassato tale tassa. Gli avvocati Palmigiano e Vitale contestavano questa difesa, visto che la loro cliente aveva pagato la tassa al fornitore e, dunque, era lo stesso a dovere rimborsarla; se lo riteneva, era la compagnia elettrica a doversi poi rivolgere ai Monopoli.
Il Giudice di Verona, in considerazione delle tesi contrastanti e della normativa europea e italiana depositata a supporto, facendo uso di un nuovo strumento messo a disposizione dalla Riforma Cartabia della Giustizia, si rivolgeva alla Corte di Cassazione. In particolare, con una ordinanza del 5 aprile 2023, sottoponeva la vicenda “stante il contrasto esistente sul punto nella giurisprudenza di merito”.
La Cassazione, con un decreto del maggio 2023, ha affermato che non vi era necessità di una suo intervento sulla vicenda perché, già in precedenti sentenze, si era discusso dell’argomento. In particolare “nella giurisprudenza della Corte di Cassazione non manca l’enunciazione di principi idonei ad orientare la risoluzione della questione interpretativa posta dal rimettente. La Corte ha infatti affermato che, in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche, previste dall’articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2008/118/Ce, come interpretata dalla Corte di Giustizia Ue, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, vengono aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi, sicchè va disapplicata, per contrasto con il diritto unionale, la disciplina interna di cui l’articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 111 del 1988, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime (così Cass. Sez. V 4 giugno 2019 n. 15198; Cass. sez. V, 23 ottobre 2019, numero 27101)”.
Alla luce di ciò, il Giudice Unico del Tribunale di Verona, Massimo Vaccaro, applicando questi principi, con una ordinanza appena resa nota, ha condannato la compagnia elettrica a restituire alla ricorrente la somma di euro 192.013,10, oltre interessi legali.
“Siamo soddisfatti del risultato – ha dichiarato l’avvocato Alessandro Palmigiano – perché si tratta di un precedente importante. La sentenza apre la strada al giudizio per tutti coloro che, nel 2009, avevano inviato le lettere per richiedere il rimborso ma, nell’incertezza dell’esito, erano rimasti in attesa di capire se proseguire o meno”.
– Foto ufficio stampa studio legale Palmigiano e Associati –
(ITALPRESS).