PALERMO (ITALPRESS) – La Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con decreto del 4 ottobre scorso, è intervenuta sulla questione dell’aliquota da applicare alla costituzione del diritto di superficie sui terreni agricoli. La vicenda trae origine da un avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate di Palermo, in sede di controllo dell’autoliquidazione effettuata dal notaio Costamante, rilevata la natura agricola del terreno oggetto dell’atto di costituzione del diritto di superficie, ha assoggettato il contratto a imposta proporzionale di registro nella misura del 15%, anzichè alla aliquota del 9% applicata dal notaio, e liquidato, conseguentemente, un’imposta di registro pari a 137.797 euro. Il consigliere delegato della Corte di Cassazione con riferimento al ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Regione Sicilia, che aveva accolto la tesi difensiva del notaio assistito dall’avvocato Angelo Cuva del Foro di Palermo e dall’avvocato Giovanni Palmeri del Foro di Roma, ha proposto la definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis del Codice di procedura civile. La Cassazione ha così ritenuto inammissibile o comunque manifestamente infondato per contrasto con precedente indirizzo l’assunto secondo il quale il termine “trasferimento” di cui all’art. 1 della tariffa allegata al Testo Unico dell’imposta di registro andasse interpretato in senso ampio, tanto da comprendere non solo gli atti traslativi di diritti sui terreni agricoli, ma anche gli atti costitutivi. La Corte ha rilevato come il motivo d’impugnazione sollevato dall’Agenzia fosse inammissibile o comunque manifestamente infondato, in contrasto con la propria consolidata giurisprudenza, giustificando così l’adozione del procedimento accelerato. Secondo la Corte, infatti, gli atti costitutivi di diritti di superficie su terreni agricoli scontano l’aliquota del 9%, poichè non comportano alcun trasferimento della proprietà. Ha quindi, con decreto, dichiarato estinto il giudizio condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali. Il provvedimento della Corte, come rileva il professore Cuva, fornisce delle precise e rilevanti indicazioni interpretative che dovrebbero portare a un’applicazione uniforme a livello nazionale della tassazione di tali atti da parte dell’Agenzia delle Entrate, prevenendo ulteriore contenzioso in materia.
(ITALPRESS).
-Foto: Cuva-
Fisco, per Cassazione imposta registro al 9% su diritto di superficie
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