È’ inesistente la notifica di un’intimazione tributaria di pagamento tramite poste private. La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso di una contribuente palermitana su una intimazione di pagamento di 62 mila euro che le era stata notificata da Riscossione Sicilia. I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso formulato dall’avvocato Angelo Cuva.
Secondo la Commissione “le notifiche degli atti giudiziari, compresi quelli tributari, e le relative comunicazioni connesse, devono essere effettuate mediante Poste italiane, anche alla luce delle disposizioni della recente norma sulla concorrenza, la legge 124/2017”.
La pronuncia condivide l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione per il quale la notifica della cartella di pagamento per il tramite di società di poste private non determina semplicemente la nullità della notifica, bensì la sua inesistenza giuridica.
La Commissione ha condannato l’agente della riscossione al pagamento delle spese di giudizio.