Come viene disciplinata l’eredità senza figli? Che fine fa il patrimonio del titolare, deceduto senza lasciare figli?
Se c’è testamento
Al fine di rispondere alla domanda posta a titolo del nostro odierno approfondimento, iniziamo con il rammentare che se c’è testamento il testatore può liberamente distribuire il proprio patrimonio agli eredi che indicherà nel documento, nel rispetto delle quote di legittima.
Gli eredi legittimari hanno infatti diritto per legge a una quota dell’eredità, e possono impugnare il testamento se la propria quota viene lesa.
Dunque, nel caso in cui non vi siano figli, il testatore potrà liberamente disporre della quota di patrimonio eccedente la quota di legittima al coniuge, in primis, e quindi agli ascendenti.
Ricordiamo che la quota di legittima in favore del coniuge, se non ci sono figli, è pari alla metà del patrimonio. Se non c’è il coniuge, allora la quota di legittima andrà calcolata a valere dei genitori, nella misura di un terzo del patrimonio ereditario. Se c’è anche il coniuge, la quota di legittima in favore degli ascendenti è pari a un quarto del patrimonio ereditario (mentre al coniuge spetterà sempre la metà).
Ma come si calcola la porzione disponibile?
In sintesi, per poter determinare l’importo della porzione disponibile, si procede al calcolo con riunione fittizia.
La procedura è così formulabile:
- si prendono in considerazione tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte;
- si detraggono i debiti che il defunto aveva al momento del decesso;
- a questo importo si aggiunge anche il valore dei beni donati dal defunto finché era in vita (la donazione è infatti considerata come una sorta di anticipo dell’eredità);
- sul totale così calcolato si conteggia la quota di cui il defunto poteva disporre (ovvero, la porzione disponibile).
Se dunque al momento della morte il titolare del patrimonio aveva un insieme di beni valutato per 200 mila euro, e debiti per 40 mila euro, il suo patrimonio “netto” ammontava a 160 mila euro.
Da tale importo si deve tuttavia detrarre l’eventuale importo delle donazioni, che ipotizziamo pari a 40 mila euro. Dunque, il totale ai nostri fini sarà pari a 120 mila euro, che è il valore da tenere a mente per il conteggio delle quote di legittima.
E se non c’è testamento?
Le cose si complicano un po’ se non c’è testamento.
La legge prevede infatti che l’eredità del de cuius che non ha lasciato testamento vada divisa tra il coniuge e i figli. Se tuttavia mancano i figli, allora l’eredità spetta per 2/3 al coniuge superstite, e per la parte restante ai fratelli e alle sorelle (ed eventualmente ai genitori).
Se al momento della successione oltre ai figli mancano anche fratelli / sorelle e nipoti (che potrebbero rivendicare la propria quota di eredità per il legame che li univa ai genitori, ovvero ai fratelli / sorelle del defunto), allora succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.
Se però non ci sono figli, né genitori, né fratelli, né loro discendenti, allora succedono per metà gli ascendenti della linea paterna e per metà gli ascendenti della linea materna, purché dello stesso grado. Se invece gli ascendenti sono di grado diverso, eredita solamente l’ascendente più prossimo. Per esempio, tra un nonno materno e un bisnonno paterno, prevarrà il nonno materno.
Nel caso in cui non ci siano figli, genitori e altri ascendenti, a ereditare saranno invece i fratelli e le sorelle in parti uguali.
Ulteriormente, se non ci sono figli, genitori, altri ascendenti, fratelli, sorelle o loro discendenti, la successione si apre allora in favore del parente o dei parenti più prossimi. In questo caso non rileva alcuna distinzione di linea, ma non ha luogo la successione oltre il sesto grado. Potrebbero dunque beneficiare di eredità i cugini.
Infine, se non ci sono parenti entro il sesto grado, l’eredità viene devoluta automaticamente allo Stato.