Ecobonus 2018: detrazioni per la riqualificazione energetica della casa e del condominio. Come funziona la cessione del credito di imposta e detrazioni per ristrutturazione.
L’Associazione Nazionale Costruttori Edili ha presentato delle linee guida per accedere all’ecobonus e al sismabonus 2018. La Legge di Bilancio 2017, infatti, ha confermato la proroga dell’ecobonus e del sismabonus introducendo alcune novità.
La guida inforno i cittadini come accedere agli incentivi previsti dal sismabonus e dall’ecobonus proprio alla luce delle recenti novità normative.
In particolare, per l’ecobonus sono previste specifiche per:
- Ecobonus per ristrutturare casa
- Ecobonus per ristrutturare un condominio
- Cessione del credito
Ecobonus per ristrutturare casa
L’ecobonus 2018 per ristrutturare casa prevede una detrazione IRPEF o IRES nella misura del 65%. La detrazione è erogata in 10 quote annuali di pari importo.
Il limite massimo da portare in detrazione varia in base al tipo di intervento.
- Se l’intervento di ristrutturazione prevede una riqualificazione energetica globale dell’edificio, il limite massimo di detrazione pari a 100.000 euro.
- Se l’oggetto della ristrutturazione è il solo involucro edilizio (finestre, infissi, e pareti perimetrali) la detrazione massima ammonta a 60.000 euro.
- Per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, la detrazione massima è di 60.000 euro.
- Acquisto e posa in opera delle schermature solari (tendaggi, persiane, tapparelle…), tetto massimo 60.000 euro. Per tutte le informazioni: schermature solari, detrazioni.
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, detrazione irpef massima di 30.000 euro.
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, in misura pari al 65% delle spese effettivamente sostenute.
Ecobonus per ristrutturazione del condominio
In caso di riqualificazione energetica del condominio la detrazione fiscale sale al 70% o al 75% in base al tipo di intervento. Questa disposizione prevista per il 2018 resterà in vigore fino al 31 dicembre 2021 (proroga quinquennale).
- Detrazione fiscale del 70% se la ristrutturazione del condominio riguarda solo l’involucro edilizio e con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio.
- Detrazione fiscale del 75% se la ristrutturazione è volta a migliorare le performance termiche dell’edificio sia in estate che in inverno.
Il tetto massimo della detrazione ammonta a 40.000 euro per ogni singola unità immobiliare che compone l’edificio. Facciamo l’esempio di un condominio di tre piani con sei abitazioni. Il tetto massimo da portare in detrazione con l’ecobonus condominio 2018 ammonterebbe a 240.000 euro (40.000 x 6).
Per i condomini incapienti, cioè per i contribuenti appartenenti alle fasce deboli, è possibile sfruttare la cessione del credito a favore delle imprese esecutrici dei lavori o di altri soggetti privati, comprese le banche.
Ecobonus, cessione del credito
La cessione del credito d’imposta maturato con l’ecobonus è valida sia per i soggetti “incapienti” sia per gli altri condomini che hanno eseguito interventi “incisivi”.
Chi accetta di ricevere il credito di imposta (il cessionario) può utilizzare tale credito in compensazione così come farebbe il richiedente oppure può cedere a sua volta il credito di imposta ricevuto.
Qualora il credito di imposta fosse usato per compensazione, sarà ripartito il 10 quote annuali di pari importo utilizzabili per compensare tributi tramite F24 telematico, oltre il limite di compensazione annuale di 700.000 euro. Chi vuole cedere a sua volta il credito d’imposta dovrà comunicarlo all’Agenzia delle Entrate che provvederà ad attribuire il credito a un nuovo cessionario.
La compensazione del credito d’imposta ottenuto mediante l’ecobonus 2018 potrà riguardare:
- le imposte sui redditi, le imposte relative addizionali e ritenute alla fonte
- l’iva
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IVA
- IRAP e addizionali regionali IRPEF
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una gestione amministrante da enti previdenziali, comprese quote associative
- contributi INPS, cioè contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
- premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali
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