La Costituzione italiana è la legge fondamentale per l’organizzazione dello Stato, apportando regole e principi che sono posti alla base dell’intero ordinamento giuridico, e che nessun’altra fonte può dunque sovrastare.
Scritta e approvata nel 1948, rappresenta una Costituzione “rigida”, perché il procedimento per modificarla è molto più complesso rispetto a quello che è previsto dalle altre leggi.
In tal senso, la scelta del termine “Costituzione” non è certo casuale. “Costituzione” deriva infatti da “costituire”, ovvero istituire, fondare, creare. E, in tal senso, è palese che la nostra Costituzione fondi il modo in cui funziona il nostro Stato, e quali sono i principi che riconosce a tutti i suoi cittadini.
Costituzione italiana e piramide delle fonti
Per capire ancora meglio per quale motivo la Costituzione rappresenta oggi in Italia l’apice delle fonti, possiamo certamente rammentare che nel nostro ordinamento esiste una vera e propria piramide delle stesse, in cui la fonte posta al gradino inferiore non può contrastare i contenuti di quella superiore.
In Italia al vertice della piramide delle fonti troviamo proprio i principi fondamentali della Costituzione (i suoi primi 12 articoli), che appaiono così immutabili, costituendo la colonna portante del nostro Paese.
Al gradino immediatamente successivo troviamo poi le altre norme della Costituzione, ovvero le norme che non sono principi fondamentali e, come tali, risultano dunque modificabili mediante il meccanismo disciplinato dall’art. 138 della Costituzione. Troviamo quindi anche le leggi costituzionali, che sono le leggi approvate dal Parlamento con le stesse misure necessarie per modificare la Costituzione, e che per tale motivo sono in grado di assumere una forza particolare rispetto alle leggi ordinarie.
Quindi, a seguire, troviamo le norme dell’Unione Europea che l’Italia ha scelto di rispettare sulla base di quanto peraltro previsto dallo stesso articolo 11 della Costituzione, e poi le leggi nazionali, ovvero quei provvedimenti approvati dal Parlamento o dal Governo (decreti legge e decreti legislativi).
Scendendo ancora nella piramide delle fonti troviamo quindi le leggi regionali e, infine, i regolamenti ministeriali, che costituiscono la parte più bassa della nostra gerarchia delle fonti.
Come funzionano le fonti del diritto
Sulla base di quanto sopra, dovrebbe dunque essere chiaro che la legge che è posta al gradino superiore è più “importante” di quella posta al gradino inferiore, e che dunque quelle dei gradini inferiori non possono far altro che conformarsi ai contenuti di quelle che sono collocate ai gradini superiori.
In termini ancora più concreti, una legge regionale non può certamente derogare una legge del Parlamento, così come una legge del Parlamento non può derogare i principi della Costituzione.
Come si modifica la Costituzione
Come abbiamo già rammentato nelle righe che precedono, la Costituzione può essere modificata solamente mediante una legge di revisione o una legge costituzionale, che sia adottata da ciascuna delle Camere con due successive deliberazioni che devono aversi a un intervallo non inferiore a tre mesi, e con approvazione a maggioranza assoluta dei componenti di ogni Camera nella seconda votazione.
L’art. 138 Cost. prevede inoltre che le stesse leggi siano poi sottoposte a un referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 Consigli regionali.
La legge che è sottoposta a referendum non è promulgata se non viene approvata dalla maggioranza dei voti validi. Inoltre, non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ogni Camera a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Un meccanismo di modifica della Carta che è dunque molto più complesso di quanto previsto ordinariamente per le altre leggi, a tutela delle norme fondamentali che sono contenute all’interno della nostra fonte di diritto più importante.