La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha annullato la decisione con cui la Commissione aveva rinunciato a ordinare il recupero di aiuti illegali concessi dall’Italia sotto forma di esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (Ici).
Con una decisione del 19 dicembre 2012 la Commissione aveva dichiarato che l’esenzione dall’Ici concessa dall’Italia agli enti non commerciali (come gli istituti scolastici o religiosi) che svolgevano, negli immobili in loro possesso, determinate attività (quali le attività scolastiche o alberghiere) costituiva un aiuto di Stato illegale. La Commissione non ne aveva però ordinato il recupero, ritenendolo assolutamente impossibile. La Commissione aveva affermato, inoltre, che l’esenzione fiscale prevista dal nuovo regime italiano dell’imposta municipale unica (Imu), applicabile in Italia dal 1^ gennaio 2012, non costituiva un aiuto di Stato.
L’istituto d’insegnamento privato Scuola Elementare Maria Montessori (“Scuola Montessori”) e Pietro Ferracci, proprietario di un “bed & breakfast”, hanno chiesto al Tribunale dell’Unione europea di annullare questa decisione della Commissione. Lamentavano, in particolare, che “tale decisione li ha posti in una situazione di svantaggio concorrenziale rispetto agli enti ecclesiastici o religiosi situati nelle immediate vicinanze che esercitavano attività simili alle loro e potevano beneficiare delle esenzioni fiscali in questione”.
La Commissione ha obiettato che “né la Scuola Montessori né Ferracci soddisfacevano le condizioni per rivolgersi ai giudici dell’Unione, previste dall’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”)”.
Con sentenze del 15 settembre 2016, il Tribunale ha dichiarato i ricorsi ricevibili, ma li ha respinti in quanto infondati. La Scuola Montessori e la Commissione impugnato le sentenze.
Con la sua sentenza del 6 novembre 2018 la Corte di giustizia esamina per la prima volta la questione della ricevibilità – sulla base dell’articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE – dei ricorsi diretti proposti dai concorrenti di beneficiari di un regime di aiuti di Stato contro una decisione della Commissione la quale dichiari che il regime nazionale considerato non costituisce un aiuto di Stato e che gli aiuti concessi in base a un regime illegale non possono essere recuperati. La Corte rileva che una decisione del genere è un “atto regolamentare”, ossia un atto non legislativo di portata generale, che riguarda direttamente la Scuola Montessori conclude, di conseguenza, che i ricorsi della Scuola Montessori e di Ferracci contro la decisione della Commissione sono ricevibili.
Quanto al merito della causa, la Corte ricorda che “l’adozione dell’ordine di recupero di un aiuto illegale è la logica e normale conseguenza dell’accertamento della sua illegalità”.
È pur vero che la Commissione non può imporre il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione, come quello secondo cui ‘ad impossibilia nemo tenetur’ (‘nessuno è tenuto all’impossibile’). Tuttavia, la Corte sottolinea che un recupero di aiuti illegali può essere considerato, in maniera obiettiva e assoluta, impossibile da realizzare unicamente quando la Commissione accerti, dopo un esame minuzioso, che sono soddisfatte due condizioni, vale a dire, da un lato, l’esistenza delle difficoltà addotte dallo Stato membro interessato e, dall’altro, l’assenza di modalità alternative di recupero.
“Nel caso di specie, quindi – sottolinea la Corte Ue -, la Commissione non poteva riscontrare l’impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti illegali limitandosi a rilevare che era impossibile ottenere le informazioni necessarie per il recupero di tali aiuti attraverso le banche dati catastali e fiscali italiane, ma avrebbe dovuto anche esaminare se esistessero modalità alternative che consentissero un recupero, anche solo parziale, di tali aiuti”.
“In mancanza di un’analisi siffatta, la Commissione non ha dimostrato l’impossibilità assoluta di recupero dell’ICI. Per tale ragione, la Corte annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui esso ha convalidato la decisione della Commissione di non ordinare il recupero dell’aiuto illegale concesso con l’esenzione dall’ICI e annulla, di conseguenza, la decisione della Commissione”, prosegue la Corte, ritenendo, inoltre, che “il Tribunale non abbia commesso errori di diritto dichiarando che l’esenzione dall’IMU, che non si estendeva ai servizi didattici forniti dietro remunerazione, non si applicava ad attività economiche e non poteva pertanto essere considerata un aiuto di Stato”. A questo riguardo, la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui “le esenzioni fiscali in materia immobiliare possono costituire aiuti di Stato vietati se e nei limiti in cui le attività svolte nei locali in questione siano attività economiche”.