Convivenza di fatto, cosa dice la legge: dai diritti all’iter da seguire per l’iscrizione ai registri anagrafici e differenza con matrimonio e unione civile.
Il testo di legge (articolo 1, comma 35 della L.76/2016) usa l’espressione «convivenza di fatto» e ne delinea il perimetro parlando di «due persone maggiorenni» (etero o omosessuali) «unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile». Vediamo insieme cosa dice la legge e quali sono i diritti riconosciuti alle coppie unite con la convivenza di fatto.
Convivenza di fatto, legge
La convivenza di fatto è prevista ai sensi della Legge Cirinnà (L.76/2016) e, per formare una convivenza di fatto i due componenti devono risultare già una “famiglia anagrafica” quindi fare parte del medesimo stato di famiglia o comunque, condividere la medesima residenza.
La legge sulla convivenza di fatto prevede che tale unione possa essere legalmente riconosciuta sia persone dello stesso sesso, sia a persone di sesso opposto.
La legge prevede altresì che i due componenti non debbano essere vincolati a matrimoni o unioni civili pregressi e che, tra loro, non debbano esserci legami di parentela.
Convivenza di fatto, diritti
Passiamo subiti ai diritti riconosciuti con la convivenza di fatto.
- La legge prevede stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38).
- In caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39).
- Il convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41).
- Diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45).
- Successione del contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44).
- Inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45).
- Diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46).
- Ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48).
- In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
Differenze tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto
Le differenze stanno nei diritti, alcuni non ancora riconosciuti e altri, invece, che vanno chiariti con un contratto di convivenza di fatto analogamente a quanto farebbe un “contratto prematrimoniale“. Vediamo nel dettaglio:
Con il matrimonio, le coppie sono soggette al regime di comunione dei beni e hanno diritti riconosciuti in caso di successione nonché l’obbligo di collaborare ai bisogni comuni.
Da un punto di vista fiscale e patrimoniale, l’unione civile è, in un certo senso, simile al matrimonio. Per esempio, chi è unito con un unione civile ha gli stessi diritti dei coniugi uniti in matrimonio in materia di assegno di mantenimento (in caso di divorzio), trattamento fine rapporto e pensione di reversibilità (in caso di morte del partner), detrazioni fiscali e per familiare a carico. Per le unioni civili, la legge non prevede la possibilità di adozione e per questo non hanno diritto ad assegni famigliari ne’ ai servizi legati alla maternità (congedo di maternità, tutela dal licenziamento durante la maternità…).
In caso di convivenza di fatto, per il riconoscimento di obblighi e diritti, è necessario stipulare un contratto di convivenza redatto da un notaio o un avvocato. Il contratto di convivenza conterrà le decisione della coppia ma non darà vita ai diritti sulla successione.