Contratto di affitto casa vacanza: le regole da rispettare nel contratto di locazione turistica erroneamente definito contratto d’affitto a breve termine.
Contratto d’affitto casa vacanza: cosa dice la legge
A oggi non esiste nulla legge specifica a regolamentare gli affitti temporanei gestiti dai siti web. In generale, il contratto di locazione turistica è regolamentato dal comma 2, lettera C della legge n. 431 del 9 dicembre 1998. La legge “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo”. Altro riferimento normativo è del Codice del Turismo, con l’allegato D.Lgs 79/2011, “Locazione a uso abitativo per finalità turistiche”.
Il codice del Turismo, all’articolo 53, spiega come gli alloggi locali esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del Codice civile in tema di locazione”. Così il Codice del Turismo fa riferimento alle tipologie contrattuali previste dall’articolo 1571, in particolare al contratto di locazione a uso abitativo per finalità turistiche, lo stesso che si applica per gli affitti temporanei.
Contratto di locazione turistica: quando va registrato all’Agenzia delle Entrate
Sono pochi a stipulare il giusto contratto d’affitto quando si parla di una casa vacanza. Il giusto modello sa seguire è il contratto di locazione turistica che va redatto in forma scritta e va registrato all’Agenzia delle Entrate solo quando il periodo d’affitto è superiore ai 20 giorni. Terminato il periodo di locazione, il proprietario o l’inquilino che subaffitta, è tenuto a consegnare una ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento.
La ricevuta dovrà essere comprensiva di marca da bollo da 2 euro ma solo se l’importo incassato è superiore ai 77,47 euro. Il pagamento della tassa di soggiorno dipende strettamente dalle normative locali. E’ buona regola comunicare, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, i nominativi degli ospiti alle autorità di pubblica sicurezza.
I nominativi degli ospiti vanno comunicati anche se il soggiorno è di solo un paio di notti. La comunicazione dei dati degli ospiti può avvenire per via telematica.
Contratto d’affitto casa vacanza a breve o a lungo termine
Oltre al contratto di locazione turistica (disciplinato dall’articolo 1571 del Codice Civile, contratto di locazione a uso abitativo per finalità turistiche), esistono altri due modelli specifici per le locazioni turistiche redatti dalla Confedilizia.
Il primo modello fa riferimento alle case vacanze date in affitto per lunghi periodi e chiamato appunto “Contratto d’affitto casa vacanza”. Il secondo modello fa riferimento a soggiorni più brevi ed è denominato “contratto d’affitto week end”. Nel primo modello vanno riportati diversi dati, quali:
- durata della locazione
- termini di disdetta del contratto
- entità del canone
- costo delle spese accessorie
- eventuale importo versato per la cauzione
Il secondo modello è dedicato ai soggiorni più brevi ed è quello che si addice di più al turismo social. Nei termini del contratto possono rientrare tutte le specifiche extra che riguardano la pattuizione forfettaria dei consumi (luce, gas, acqua…). In entrambi i modelli d’affitto casa vacanza è obbligatorio apportare una marca da bollo da 10,33 euro, onere a carico delle parti. Chi fitta la casa vacanza ha l’obbligo di osservare il regolamento del condominio o della zona residenziale in cui ha sede la casa vacanza. L’ospite è inoltre responsabile di eventuali danni.
Contratto casa vacanza e dichiarazione fiscale
Chi fitta una casa vacanza, che cosa e come deve dichiarare l’entrata al fisco? Chiariamo subito che ci affitta case vacanze per periodi brevi e saltuario utilizzando il contratto di locazione turistica non è tenuto ad aprire la partita Iva.
Se l’attività è abituale, al contrario, sarà necessario regolarizzare la propria posizione fiscale iscrivendosi alla Camera di Commercio e inviando la comunicazione “Scia” al Comune di Riferimento.
Se il locatore è un lavoratore dipendete o lavoratore autonomo, dovrà dichiarare al Fisco i proventi dell’attività. Gli introiti vanno inseriti alla voce “redditi fondiari” della dichiarazione dei redditi solo se il locatore e il proprietario dell’immobile coincidono.
Quando il locatore è l’inquilino e la casa vacanza è data in subaffitto, bisognerà inserire i redditi alla voce “Redditi diversi” al momento della dichiarazione. In alternativa alla tassazione Irpef (con la quale è possibile ottenere una deduzione forfettaria del 5%) è possibile scegliere la cedolare secca ma in questo caso il reddito dell’attività sarà assoggettato a un’aliquota del 21%. Per tutte le informazioni: cedolare secca sugli affitti.