Nel corso del proprio percorso professionale qualsiasi lavoratore può trovarsi nella situazione di dover o voler lasciare il proprio posto di lavoro. Questo contesto può derivare dalle motivazioni più svariate, che possono essere tanto di tipo personale quanto di tipo lavorativo. Può ad esempio accadere di doversi licenziare perché ci si trasferisce in un’altra città. Un altro contesto abbastanza comune è quello di dare le dimissioni quando si trova una nuova occupazione oppure si decide di intraprendere un’attività con Partita IVA.
A prescindere dalla ragione trainante, che cosa occorre fare nel momento in cui si deve lasciare il proprio posto di lavoro? In questo articolo, vedremo come licenziarsi, scoprendo la prassi da seguire in queste occasioni.
Che cosa sono le dimissioni volontarie
L’atto di licenziarsi, che da un punto di vista terminologico viene definito con l’espressione “dimissioni volontarie”, è l’atto con cui un lavoratore dipendente recede dal proprio contratto di lavoro in maniera unilaterale.
Per poter procedere con la richiesta di dimissioni al datore di lavoro per il quale si presta il proprio servizio lavorativo, il dipendente deve seguire una specifica prassi, che prevede anche un periodo di preavviso.
Che cosa è il preavviso di dimissioni
Il lavoratore può rassegnare le proprie dimissioni volontarie fornendo al rispettivo al datore di lavoro un margine di preavviso, così da permettergli di trovare un altro dipendente per sostituirlo nelle specifiche mansioni svolte. Il periodo di preavviso è stabilito nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro o CCNL. Questi contratti distinguono il periodo di preavviso in base all’anzianità di servizio e alle mansioni svolte dal lavoratore. Generalmente per un dipendente che ha alle proprie spalle svariati anni di esperienza, il periodo di preavviso risulta più lungo.
Il preavviso è sempre obbligatorio. Se il dipendente decide di licenziarsi senza rispettare tale periodo, il datore di lavoro è libero di richiedere un risarcimento.
Come presentare le dimissioni volontarie
A partire dal 12 marzo 2016 il lavoratore deve comunicare le proprie dimissioni attraverso una specifica procedura telematica, che è stata introdotta mediante il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
La richiesta può essere effettuata nel portale dell’INPS. All’atto pratico, per licenziarsi il dipendente deve compilare in maniera autonoma un apposito form con cui trasmettere la comunicazione.
In alternativa, il lavoratore può rivolgersi a un soggetto abilitato che si occuperà di compilare il form, con successivo invio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’elenco dei soggetti abilitati a svolgere tale servizio, include:
- i patronati;
- le organizzazioni sindacali;
- gli enti bilaterali;
- i consulenti del lavoro;
- le commissioni di certificazione;
- le sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Nei casi in cui il rapporto lavorativo sia stato instaurato prima del 2008, in fase di compilazione e di inoltro della comunicazione occorre indicare specifiche informazioni riguardanti il datore di lavoro, come ad esempio la denominazione dell’azienda, e il rapporto di lavoro, tra cui la data di inizio delle stesso e la tipologia contrattuale prevista. Nel caso in cui il rapporto lavorativo abbia avuto inizio dopo il 2008, diversi dati risultano già precompilati in automatico.
Un aspetto importante a cui prestare attenzione è l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica o della PEC dell’azienda di appartenenza del lavoratore.
Nel form deve essere inoltre specificata la data di decorrenza delle dimissioni, ovvero la data a partire dalla quale il rapporto di lavoro cessa definitivamente, una volta decorso il periodo di preavviso.
Come licenziarsi durante periodo di prova
Durante il cosiddetto periodo di prova, è possibile licenziarsi senza preavviso. Ricordiamo che il periodo di prova è un lasso di tempo, corrispondente in genere ad alcuni giorni e chiaramente specificato per iscritto nel contratto di lavoro, in cui tanto il datore di lavoro quanto il dipendente hanno la possibilità di verificare la reciproca convenienza alla effettiva conclusione del rapporto professionale.
La legge prevede che in questo arco temporale ciascuna delle due parti possa recedere dal rapporto di lavoro senza alcun obbligo di preavviso. La volontà di recedere dal contratto da parte del lavoratore deve essere tuttavia manifestata per iscritto attraverso una apposita lettera di dimissioni.