Il reato di bancarotta fraudolenta è una fattispecie penale in corso di “migrazione”: finora disciplinato dall’art. 216 l.f., infatti, dal prossimo 15 agosto 2020 sarà invece disciplinato dall’art. 322 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
La nuova norma, ad ogni modo, replica sostanzialmente il disposto della norma della legge fallimentare, anche per quanto concerne le pene previste.
Cos’è il reato di bancarotta fraudolenta
Il reato di bancarotta fraudolenta è integrabile quando un imprenditore, dichiarato fallito con sentenza, pone in essere dei comportamenti al fine di conseguire un vantaggio indebito, o arrecare pregiudizio ai creditori o ad alcuni di essi.
A titolo di esempio, le condotte che potrebbero configurare il reato di bancarotta fraudolenta sono quelle legate all’aver distratto o occultato i beni dell’impresa, al riconoscimento delle passività inesistenti, alla sottrazione, falsificazione o tenuta irregolare dei libri e delle scritture contabili, per impedire la ricostruzione del patrimonio.
Quali sono le sanzioni
La pena per la bancarotta fraudolenta consiste nella reclusione tra 3 e i 10 anni.
Dinanzi a tale pena principale è tuttavia prevista una “riduzione” della sanzione penale nel caso in cui l’imprenditore violi la par condicio creditorum. In altri termini l’imprenditore che ha scelto di pagare solamente alcuni creditori o simula l’esistenza di titoli di prelazione, al fine di favorirli nei confronti degli altri creditori, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.
Si tenga conto che le pene di cui sopra, previste per il reato di bancarotta fraudolenta, sono state confermate nel testo dell’art. 322 del nuovo Codice della crisi di impresa, e che dunque rimarranno in vigore anche dopo il 15 agosto 2020.
Pena accessoria
Per poter completare il quadro delle sanzioni occorre tuttavia parlare anche di pene accessorie. Di fatti, la formulazione dell’art 216 l.f., facendo salva l’applicazione delle altre pene accessorie che sono previste dal codice civile, dispone che per le fattispecie sopra riassunte può applicarsi anche la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità a ricoprire uffici di direzione in ambito imprenditoriale.
In tale proposito, si tenga conto come la previsione normativa attualmente prevede che le sanzioni accessorie dell’inabilitazione e dell’incapacità abbiano una durata pari a 10 anni. Tuttavia, in seguito a una pronuncia di incostituzionalità della Corte Costituzionale (n. 222/18), il nuovo testo del Codice della crisi di impresa ha modificato tale aspetto, andando a prevedere tali pene accessorie “fino a 10 anni”.
Pene per la bancarotta fraudolenta impropria
L’art. 223 l.f. ha previsto l’applicazione delle stesse pene di cui all’art. 216 l.f., compresa la pena accessoria dell’inabilitazione e dell’incapacità, anche agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, se hanno commesso i fatti previsti dallo stesso articolo.
Nel caso in cui tali soggetti cagionino con comportamenti dolori il dissesto o il fallimento della società, si applicherà anche la pena della reclusione da 3 a 10 anni.
Pene per la bancarotta semplice
Ma come cambiano le pene per la bancarotta semplice? Disciplinata dall’art. 217 l.f. e, successivamente, dall’art. 323 del nuovo Codice della crisi di impresa, la bancarotta semplice sostituisce l’elemento caratteristico del dolo specifico come la mera imprudenza e sconsideratezza della gestione dell’imprenditore.
È per questo motivo che le pene previste per la bancarotta semplice sono meno severe rispetto alle pene previste per la bancarotta fraudolenta, e possono consistere nella reclusione da 6 mesi a 2 anni, e nelle pene accessorie dell’inabilitazione e dell’incapacità (esattamente come abbiamo visto per quanto concerne la bancarotta fraudolenta) per un periodo di tempo fino a 2 anni.
Ricordiamo infine che il reato di bancarotta fraudolenta si prescrive in 10 anni dalla sentenza con la quale l’imprenditore viene dichiarato fallito.