Negli ultimi anni si è parlato in misura diffusa di anatocismo degli interessi passivi e… spesso senza comprendere ben di cosa si tratta.
Cerchiamo allora di riepilogare i principali concetti in questa mini-guida di pratico uso.
Cos’è l’anatocismo
Cominciando dalle basi, introduciamo il tema ricordando come l’anatocismo sia il calcolo di “interessi su interessi”. In altri termini, l’anatocismo si riferisce alla pratica di calcolare gli interessi su interessi che sono precedentemente già maturati su una somma dovuta, e che sono stati capitalizzati.
È – tecnicamente – quanto avviene con l’interesse composto: gli interessi maturati si “trasformano” in capitale, finendo con l’essere sommati all’importo dovuto, e producendo a loro volta degli interessi.
Esempio anatocismo degli interessi passivi
Cerchiamo di chiarire meglio quanto sopra abbiamo introdotto con un esempio.
Ipotizziamo che il nostro debito nei confronti della banca, il 1 gennaio 2019, ammontasse a 1.000 euro, al tasso dell’1% su base annua.
Ebbene, in tale ipotesi, al 31 dicembre 2019, gli interessi maturati sarebbero stati pari a 10 euro, che si sarebbero aggiunti al capitale, generando una somma da restituire complessiva pari a 1.010 euro.
Con un regime di interesse composto e, dunque, con l’anatocismo degli interessi passivi, il 1 gennaio 2020 i “nuovi” interessi matureranno su un capitale di 1.010 euro.
Durante l’intero anno verranno così generati interessi per 10,10 euro, determinando così una somma da restituire al 31 dicembre 2020 pari a 1.020,10 euro.
Il divieto di anatocismo
Ora che abbiamo riepilogato che cosa si intenda per anatocismo degli interessi passivi, è importante anche sapere che per tutte le operazioni bancarie le nuove regole vietano ogni forma di applicazione di interesse composto, ovvero di applicazione di interessi su interessi, dovuti dal cliente alla banca.
Ciò che le regole non hanno tuttavia cambiato sono i regimi di applicazione degli interessi di mora, che sono gli interessi applicati nel caso in cui il cliente dell’istituto di credito non paghi quanto dovuto, nei modi e nei termini previsti dal contratto (in sintesi, perché “salta” le rate di un finanziamento o non rimborsa delle elasticità di cassa, e così via).
Le 5 regole di calcolo degli interessi
Ma allora quali sono le regole che disciplinano il calcolo degli interessi?
Abbiamo provato a schematizzarle nei punti che seguono:
- come abbiamo già avuto modo di rammentare nelle scorse righe, gli interessi passivi che maturano su una posizione debitoria del cliente bancario non possono produrre altri interessi. È questo, in sintesi, il divieto di applicazione degli interessi composti;
- gli interessi attivi e gli interessi passivi devono essere calcolati con la stessa periodicità. Dunque, gli interessi creditori e debitori dovranno essere conteggiati con lo stesso intervallo di tempo. Si tenga conto che questa regola era in vigore anche prima dell’utlima riforma del calcolo degli interessi, ma – frequentemente – le banche l’hanno ignorata, addebitando gli interessi debitori con cadenza trimestrale, e quelli creditori con cadenze annuale;
- strettamente connessa alla regola di cui sopra, è quella del fatto che il periodo di conteggio degli interessi non può essere inferiore a un anno, e il termine per il calcolo è fissato a una data certa, che è pari al 31 dicembre di ogni anno. Questo significa che, come già anticipato, le banche non possono più addebitare gli interessi con un periodo inferiore all’anno, come ad esempio il trimestre. Di contro, per gli interessi attivi è possibile che il contratto bancario possa prevedere, poiché è un vantaggio del cliente, un periodo di calcolo inferiore all’anno;
- gli interessi debitori sono calcolati in riferimento al 31 dicembre anche nelle ipotesi di contratti stipulati in corso d’anno, e comunque, al termine del rapporto;
- come ultima regola, gli interessi passivi calcolati al 31 dicembre non sono dovuti a questa data, ma al 1 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati.