Per la Corte costituzionale sono inammissibili i ricorsi presentati dalle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria, che hanno impugnato numerose disposizioni del “Decreto sicurezza”, lamentando la violazione diretta o indiretta delle loro competenze.
La Corte ha ritenuto che “le nuove regole su permessi di soggiorno, iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo e SPRAR sono state adottate nell’ambito delle competenze riservate in via esclusiva allo Stato in materia di asilo, immigrazione, condizione giuridica dello straniero e anagrafi (articolo 117, secondo comma, lettere a, b, i, della Costituzione), senza che vi sia stata incidenza diretta o indiretta sulle competenze regionali”.
Resta impregiudicata ogni valutazione sulla legittimità costituzionale dei contenuti delle norme impugnate.
La Corte ha anche esaminato alcune disposizioni del Titolo II del “Decreto sicurezza” e ha ritenuto, in particolare, che sia stata violata l’autonomia costituzionalmente garantita a comuni e province. Pertanto, ha accolto le censure sull’articolo 28 che prevede un potere sostitutivo del prefetto nell’attività di tali enti.