Sussidio di disoccupazione alla madre che si licenzia. Quando la donna lavoratrice ha diritto agli assegni di disoccupazione. Info sull’Aspi per mamme e sulle dimissioni per giusta causa.
In questo articolo vi parleremo dei casi di disoccupazione per giusta causa facendo luce sul sussidio di disoccupazione alla madre che si licenzia.
Sussidio disoccupazione licenziamento giusta causa: come funziona
Gli assegni di disoccupazione spettano nel momento in cui un dipendente perde il lavoro per motivi non legati alla propria volontà. Per questo motivo quando un lavoratore si licenzia non ha diritto al sussidio di disoccupazione. Vi sono tuttavia delle eccezioni che permettono di godere del beneficio: in caso di licenziamento per giusta causa si ha comunque diritto agli assegni di disoccupazione.
Licenziamento indennità di disoccupazione: condizioni
Come appena accennato l’ indennità di disoccupazione spetta anche per i licenziamenti per giusta causa. Ma quali sono i licenziamenti avvenuti per giusta causa?
NASPI licenziamento giusta causa
Il licenziamento per giusta causa rappresenta una condizione che permette al dipendente di poter beneficiare dell’ indennità di disoccupazione. Un licenziamento è considerato “per giusta causa” nel momento in cui questi è correlato a:
- Modifiche peggiorative delle condizioni di lavoro.
- Mancato pagamento da parte del datore di lavoro.
- Pressioni psicologiche subite da colleghi o datori di lavoro (mobbing).
- Trasferimento di sede non motivato a livello tecnico.
- Molestie sessuali subite nell’ambito dell’ambiente lavorativo.
Indennità di disoccupazione licenziamento disciplinare
Novità: NASPI anche per i lavoratori licenziati per motivi disciplinari
Risulta ben chiaro che il sussidio di disoccupazione spetta solo nel momento in cui le dimissioni sono causate da comportamenti altrui che rendono impossibile continuare il rapporto di lavoro.
Quando si parla di licenziamento per motivi disciplinari vien subito da pensare che non si ha diritto ad alcuna indennità di disoccupazione. In realtà non è cosi, con la nuova NASPI infatti anche il licenziamento disciplinare da diritto al beneficio economico. Il licenziamento infatti, in questo caso, è considerato come un’interpretazione soggettiva del datore di lavoro.
Vi ricordiamo inoltre che se l’ex dipendente decide di intraprendere un’attività come lavoratore autonomo, questi può addirittura richiedere all’ INPS una vera e propria liquidazione anticipata della NASPI. In questo modo gli importi saranno versati in un’unica soluzione, a patto che il danaro venga utilizzato per avviare l’impresa individuale o per sottoscrivere una quota capitale nell’ambito di una cooperativa ove questi svolge attività lavorativa. .
ASPI per mamme: quando spetta
Il termine ASPI indica l’Assicurazione Sociale per l’ Impiego, che rappresentava un ammortizzatore sociale introdotto nel 2013 con la Riforma Fornero. A partire dal 1° maggio 2015 non si fa più riferimento all’ASPI ma è stata istituita la cosiddetta NASPI.
Come avrete capito dal titolo dell’articolo, il sussidio di disoccupazione spetta anche alla madre che si licenzia, ma solo in presenza di determinate condizioni stabilite dalla legge.
Quando la madre che si licenzia ha diritto al sussidio di disoccupazione? Scopriamolo nel dettaglio.
Sussidio di disoccupazione alla madre che si licenzia 2017: requisiti
Anche per il 2017 la legislazione tutela i diritti della madre lavoratrice, basti pensare alla fase di congedo o al divieto di svolgere lavori pericolosi o notturni durante la gravidanza e per i primi 7 mesi rispetto alla nascita del bambino. Non tutti però sanno che se la madre si licenzia entro specifici termini prestabiliti, ha comunque diritto all’ indennità di disoccupazione.
Dimissioni entro l’anno del bambino e disoccupazione
Le madri lavoratrici che presentano le dimissioni possono accedere al sussidio di disoccupazione solo se queste vengono presentate:
- 300 giorni prima della data presunta del parto.
- Entro un anno d’età del bambino.
Licenziamento lavoratrice 3 anni
Fino a qualche anno fa (più precisamente prima del decreto legislativo n.80/2015 del Jobs Act) per i primi 3 anni di vita del bambino sia il padre che la madre potevano sfruttare complessivamente 6 mesi di assenza dal lavoro retribuiti al 30% (rispetto al normale stipendio). Non si trattava di un licenziamento ma soltanto di un periodo di congedo retribuito.