REGIONE “RMI E REDDITO DI CITTADINANZA NON COMULABILI”

“La Direzione Generale della Presidenza della Giunta regionale di Basilicata fa sapere che stanno giungendo numerose richieste di chiarimenti in merito al cumulo del Reddito minimo di inserimento con il Reddito di cittadinanza, atteso che molti cittadini stanno in questi giorni ricevendo dall’Inps un messaggio con la comunicazione di ammissione al beneficio nazionale.
“A riguardo – si legge nella nota – si precisa che trovano applicazione le disposizioni della Dgr n. 1011 del 29 settembre 2017, che stabilisce il divieto di cumulo del contributo erogato dal Programma Reddito minimo di inserimento con altri trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari a qualunque titolo erogati da un’amministrazione pubblica per l’inclusione sociale e/o il sostegno al reddito in favore del beneficiario stesso o di altro membro del nucleo familiare.
Ne consegue che il Reddito di cittadinanza non è cumulabile con il Rmi”.

“Pertanto, ferma restando l’incumulabilità dei benefici, il cittadino interessato – continua la nota – dovrà esercitare diritto di opzione per il trattamento economico ritenuto più vantaggioso, tenendo conto che le attività del RMI termineranno entro la fine di giugno 2019, comunicando al Soggetto attuatore, Arlab, anche per il tramite del responsabile del progetto di pubblica utilità in cui ha finora svolto le attività, l’eventuale rinuncia al Reddito minimo dalla data in cui ha preso conoscenza di essere stato ammesso al Rdc. In tale caso l’indennità relativa alle ore di attività eventualmente già espletate potrà essere erogata anche in assenza del raggiungimento dell’80% del totale come previsto dal Programma stesso. La Direzione Generale della Presidenza ricorda infine che l’accertamento della fruizione contemporanea dell’indennità di partecipazione al Programma reddito minimo di inserimento con altri benefici economici tra quelli innanzi descritti da parte di uno stesso beneficiario o dai membri del suo nucleo familiare, comporta la decadenza dal Rmi e la contestuale restituzione degli importi indebitamenti percepiti oltre alle sanzioni previste per il caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere”.

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