BANCHE, MATTARELLA PROMULGA LEGGE CON PALETTI

“Ho promulgato la legge “Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario” approvata dal Senato della Repubblica il 7 novembre 2018 e dalla Camera dei deputati il 26 febbraio 2019, che mi è stata trasmessa dal Governo il 1° marzo successivo”. Lo scrive il presidente Sergio Mattarella nella lettera inviata ai Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e della Camera dei deputati, Roberto Fico, sulla commissione di inchiesta sulle banche.
“L’ambito dei compiti attribuiti alla Commissione – a differenza di quella istituita nella precedente Legislatura – non riguarda l’accertamento di vicende e comportamenti che hanno provocato crisi di istituti bancari o la verifica delle iniziative assunte per farvi fronte, ma concerne – insieme al sistema bancario e finanziario nella sua interezza – tutte le banche, anche quelle non coinvolte nella crisi e che svolgono con regolarità la propria attività.
Non è in alcun modo in discussione, ovviamente, il potere del Parlamento di istituire commissioni di inchiesta in settori della vita istituzionale, economica o sociale, tenendo conto, peraltro, dei limiti all’attività delle commissioni derivanti dalla Costituzione e puntualmente indicati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale”.

“Non può, tuttavia, passare inosservato – aggiunge – che, rispetto a tutte le banche, e anche agli operatori finanziari, questa volta viene, tra l’altro, previsto che la Commissione possa “analizzare la gestione degli enti creditizi e delle imprese di investimento”. Queste indicazioni, così ampie e generali, non devono poter sfociare in un controllo dell’attività creditizia, sino a coinvolgere le stesse operazioni bancarie, ovvero dell’attività di investimento nelle sue varie forme.
Occorre considerare la natura privata degli enti interessati la cui attività costituisce esercizio della libertà di iniziativa economica riconosciuta e garantita dall’articolo 41 della Costituzione.
L’eventualità che soggetti, partecipi dell’alta funzione parlamentare ma pur sempre portatori di interessi politici, possano, anche involontariamente, condizionare, direttamente o indirettamente, le banche nell’esercizio del credito, nell’erogazione di finanziamenti o di mutui e le società per quanto riguarda le scelte di investimento si colloca decisamente al di fuori dei criteri che ispirano le norme della Costituzione”.

“Le previsioni della legge in questione pongono anche il tema di possibili interferenze delle attività della Commissione in ambiti di competenza di varie autorità di vigilanza.
E’ possibile, naturalmente, che l’operato di queste sia oggetto di inchiesta parlamentare – laddove così il Parlamento dovesse deliberare – ma occorre evitare il rischio che il ruolo della Commissione finisca con il sovrapporsi – quasi che si trattasse di un organismo ad esse sopra ordinato – all’esercizio dei compiti propri di Banca d’Italia, Consob, IVASS, COVIP, Banca Centrale Europea. Ciò urterebbe con il loro carattere di Autorità indipendenti, sancito, da norme dell’ordinamento italiano e da disposizioni dell’Unione Europea, vincolanti sulla base dei relativi trattati. Provocherebbe, inoltre, grande incertezza tra gli operatori sottoposti a vigilanza su quale sia l’organismo cui fare riferimento e quali le indicazioni da osservare, anche considerando che l’attività della Commissione è prevista per l’intera durata della Legislatura. Ricordo, tra l’altro, che né le banche centrali né, tantomeno, la Banca centrale europea possono sollecitare o accettare istruzioni dai governi o da qualsiasi altro organismo degli Stati membri”.

“Va, in particolare, escluso che la Commissione, come potrebbe far temere un’erronea interpretazione dell’art.3 della legge, possa svolgere attività che rientrino nella competenza di organismi dell’Unione Europea – come la Banca Centrale Europea e l’ESMA – in base a norme non derogabili dal diritto interno.
L’obiettivo della tutela del risparmio, a difesa dei cittadini, sancito dall’articolo 47 della Costituzione e che deve ritenersi ineludibile riguardo all’attività della Commissione d’inchiesta, richiede, infine, di prestare attenzione al delicato profilo delle informazioni detenute dalle autorità di vigilanza.
L’ordinamento dell’Unione europea, nel promuovere gli obblighi di collaborazione e gli scambi di informazioni per l’assolvimento delle rispettive funzioni tra autorità europee e nazionali, prevede che si osservino determinate cautele nella gestione delle informazioni sugli enti e gli istituti di credito in possesso delle autorità di vigilanza. Come espressamente definito dall’ordinamento dell’UE, anche in riferimento a informazioni trasmesse a commissioni di inchiesta parlamentari, è necessario, che “le persone che hanno accesso alle informazioni siano soggette ad obblighi di segreto professionale””.

“E’ evidente come tale obbligo – richiamato dall’art. 6 della legge – sia volto a scongiurare l’allarme che la diffusione indebita di informazioni relative alla gestione degli enti creditizi e delle società finanziarie può suscitare tra i risparmiatori e sui mercati.
II principio di non interferenza e quello di leale collaborazione vanno affermati anche nei rapporti tra inchiesta parlamentare e inchiesta giudiziaria. Come ha più volte chiarito la Corte Costituzionale, l’inchiesta parlamentare non è preclusa su fatti oggetto di indagine giudiziaria, ferma restando la diversità degli scopi perseguiti da ciascuna istituzione espressa con la formula del “parallelismo a fini diversi”. L’Inchiesta non deve tuttavia influire sul normale corso della giustizia ed è precluso all’organo parlamentare l’accertamento delle modalità di esercizio della funzione giurisdizionale e le relative responsabilità”.

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