Farmacia dei servizi, arriva la sentenza del Tar Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – Il TAR Sicilia con le sentenze n. 882/2025, 883/2025, 884/2025, 885/2025, tutte pubblicate il 22 aprile 2025, si è espresso sulla legittimità dei provvedimenti regionali sulla sperimentazione della farmacia dei servizi, ad eccezione dei soli atti che hanno consentito l’utilizzo dei locali esterni alla farmacia per l’esecuzione dei singoli servizi (telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali ecc).

Nei suddetti giudizi si sono costituiti l’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Palermo, Ordine Provinciale dei Farmacisti di Catania, Ordine Provinciale dei Farmacisti di Agrigento, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ragusa, Ordine Provinciale dei Farmacisti di Messina, Ordine Provinciale dei Farmacisti di Siracusa, Ordine Provinciale dei Farmacisti di Enna e Ordine Provinciale dei Farmacisti di Caltanissetta.

La Fofi è intervenuta “ad opponendum” nei contenziosi attivati a livello locale a tutela degli interessi della professione.

Nel rigettare pressoché integralmente i motivi di censura proposti dai ricorrenti (strutture autorizzate, accreditate e convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale ed operanti in Sicilia nell’ambito dell’assistenza specialistica ambulatoriale, e segnatamente nell’ambito delle c.d. branche a visita, settore della cardiologia), aderendo a quanto invece esposto da FOFI in giudizio, il Tribunale ha, dapprima, riconosciuto il mutato ruolo delle farmacie, le quali oltre a quello tradizionale di distribuzione di prodotti farmaceutici, hanno assunto quello nuovo di erogazione di prestazione e servizi sanitari.

Con particolare riferimento alle censure con le quali i ricorrenti deducono l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, il TAR ha chiarito la non equiparabilità tra il regime giuridico delle farmacie e quello delle strutture sanitarie accreditate disciplinate dagli artt. 8 bis e ss. del d.lgs. n. 502/92 e la diversità delle prestazioni rese nelle strutture sanitarie dei ricorrenti e quelle rese nell’ambito della farmacia dei servizi (in forza della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dal successivo d.lgs. n. 153 del 2009).

Nel dettaglio, il TAR ha chiarito che “ciò che si può effettuare nella farmacia è essenzialmente un test diagnostico o un prelievo di autocontrollo, cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata. Analoghe considerazioni valgono per le mere prestazioni fisioterapiche su prescrizione medica, da un lato, e le analisi di laboratorio, le visite fisiatriche, le diagnosi, e le prescrizioni mediche, dall’altro, che possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata. Tale diversità di prestazioni è stata colta anche dalla giurisprudenza la quale – in sede di impugnativa del citato decreto del D.M. del 16 dicembre del 2010 – ha avuto modo di rilevare come l’introduzione della farmacia dei servizi non contrasta con i servizi e le competenze specifiche resi da professionisti sanitari”.

In seguito alle novità legislative introdotte nel 2009 per le farmacie, alcune società di analisi cliniche e relative associazioni rappresentative avevano lamentato che: a) in attuazione della nuova normativa, le farmacie avrebbero di fatto assunto le caratteristiche proprie dell’ambulatorio medico, senza tuttavia soggiacere alle autorizzazioni e ai controlli necessari per tali strutture; b) la possibilità per le farmacie di erogare i menzionati servizi era fonte di danno alla salute per l’intera collettività, attesa l’assenza di un medico all’interno della farmacia e la difficoltà nell’effettuare una corretta lettura dei risultati dei test autodiagnostici da parte del paziente.

Sul punto il Giudice siciliano condivide e fa proprie le argomentazioni espresse dal TAR Lazio, in una sentenza del 2012, secondo cui “nessuna competenza specifica ed esclusiva dei laboratori di analisi e dei chimici è stata ad essi sottratta ed affidata alle farmacie (e per esse agli infermieri), avendo la normativa primaria e secondaria solo offerto al paziente la possibilità di scelta tra provvedere da solo o rivolgersi in farmacia, e quindi presso una struttura generalmente vicina alla propria abitazione (è sufficiente sul punto ricordare che le farmacie sono distribuite sul territorio, secondo la relativa pianta organica, che a ciascuna di esse assegna una zona geografica, perché possano provvedere alle esigenze dei relativi abitanti, senza particolari difficoltà per gli stessi, in modo da servire senza eccessiva difficoltà tutti gli interessati. In altri termini, la normativa ha inciso su prestazioni che già non erano di appannaggio esclusivo dei laboratori, essendo i test di autodiagnosi da tempo diffusi e in uso dalla popolazione” (cfr. TAR Lazio, Sez. III quater, 22 febbraio 2012, n. 1814).

Inoltre, nel solco di precedenti giurisprudenziali del medesimo Tar lazio, evidenzia che la diversa tipologia di prestazioni svolte presso le farmacie rende giustificabili “i diversi titoli di autorizzazione all’esercizio delle relative attività” rispetto a quanto previsto per gli ambulatori medici (cfr. TAR Lazio, Sez. III quater, 20 febbraio 2012, n. 1701).

L’Organo giudicante, tra l’altro, si conforma all’orientamento del TAR Campania secondo cui “l’effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare da parte dei farmacisti (ad esempio, emoglobina glicata e quadro lipidico) è un’attività ausiliaria ai compiti del SSN e non costituisce un’invasione delle competenze dei laboratori di analisi, poiché non implica diagnosi o prescrizioni” (Tar Campania, Napoli, Sez. I, 14 novembre 2024, n. 6225).

Peraltro, proprio la peculiare posizione giuridica delle farmacie nel nostro ordinamento e la non assimilazione delle prestazioni rese nell’ambito della c.d. farmacia dei servizi a quelle rese dai professionisti sanitari esclude la sussistenza della dedotta violazione delle regole in materia di autorizzazione sanitaria, del procedimento di cui all’art. 8-sexies del D.lgs. n. 502/1992 e del diritto alla salute dell’utente.

L’autorizzazione di cui all’art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 non riguarda le farmacie, le quali hanno un loro specifico regime che copre tutte le attività che ivi si svolgono, comprese quelle legate alla farmacia dei servizi, e sono comunque soggette al potere ispettivo e di controllo di Regione e ASL, peraltro particolarmente stringente (l’art. 127 del r.d. n. 1265 del 1934 dispone un’ispezione almeno biennale, fatte salve ispezioni straordinarie).

Infine l’argomentazione delle quattro sentenze del Giudice siciliano in ordine alla legittimità delle tariffe praticate, riconducibili a prestazioni rese nell’ambito della “Farmacia dei Servizi”, diverse e non equiparabili a quelle di competenza delle strutture ricorrenti.

Il TAR Sicilia, nel confermare quanto già rilevato in sede cautelare, ha accolto la sola censura proposta dai ricorrenti riguardante la possibilità di realizzare i servizi anche in locali esterni alla farmacia.

Sul punto il Collegio ha affermato che “nessuna norma statale vigente all’epoca di adozione della nota censurata n. 35052 del 24.07.2024 legittima il farmacista ad erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN nell’ambito di locali siti in ambienti esterni e totalmente separati da quelli in cui risulta ubicata la sede farmaceutica. Il richiamo alla bozza del c.d. “DDL semplificazioni 2024″ costituisce pertanto un’anticipazione non consentita, e dunque illegittima, rispetto ad una normativa, allo stato, insussistente”.

Si segnala al riguardo che il nuovo accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private – il cui testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 marzo 2025- risolve il nodo rilevato dal Tar siciliano.

La Farmacia può oggi utilizzare per l’erogazione dei servizi sanitari anche locali limitrofi o distaccati esterni nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 20, comma 6 ed allegato 4 ACN Farmacie).

Il ricorso era stato proposto da Federbiologi e alcune strutture convenzionate – con l’intervento ad adiuvandum dell’ordine dei biologi della Sicilia.

Nel 2024 Federbiologi e diverse strutture sanitarie specialistiche avevano impugnato gli atti dell’Assessorato Regionale della Salute con cui era stata prevista, tra l’altro, la possibilità delle farmacie di somministrare – anche fuori dai locali della farmacia stessa – i “test autodiagnostici” (ovvero i test gestibili direttamente dai pazienti) nonché di erogare altri servizi sanitari (telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali).

Nell’ambito dei giudizi, è intervenuto, chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’Ordine dei Biologi della Sicilia, difeso dall’avvocato Girolamo Rubino.

Il legale ha rilevato come “i provvedimenti fossero illegittimi, in quanto nessuna norma consente ai farmacisti di erogare prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale nell’ambito di locali siti in ambienti esterni e totalmente separati da quelli in cui risulta ubicata la sede farmaceutica”.

Secondo i legali, il Tar ha accolto parzialmente il ricorso, rilevando che “la possibilità di erogare prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale in “locali esterni” rispetto alla sede della farmacia debba considerarsi esclusa, perché in contrasto con la normativa vigente, ai sensi della quale le prestazioni devono essere erogate “presso le farmacie””.

Il Tar ha, inoltre, rilevato – per quanto d’interesse dell’ordine dei biologi – che ciò che si può effettuare nella farmacia è essenzialmente un test di autocontrollo, “cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono essere fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata”.

“Pertanto, per effetto delle pronunce, le farmacie non potranno erogare prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale in locali esterni del tutto distaccati dalla farmacia stessa”, concludono i legali.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)

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