ROMA (ITALPRESS) – La Commissione di albo nazionale dei Tecnici sanitari di radiologia medica – in riferimento alla pubblicazione del documento congiunto delle Società e Associazioni scientifiche dell’area radiologica (SIRM – Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica, AIFM – Associazione Italiana Fisica Medica e Sanitaria, e FASTeR – Federazioni delle Associazioni Scientifiche dei Tecnici di Radiologia) recante: “Responsabilità e i ruoli nell’impiego complementare delle radiazioni ionizzanti in ottemperanza al D.Lgs.101/2020” – ha ritenuto “opportuno avviare un’analisi approfondita dello stesso sul piano tecnico, giuridico ed etico-deontologico, con il supporto della Sezione Aspetti giuridici e medico legali e dei consulenti legali e medico-legali della Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, con la redazione del documento “Analisi e commento circa il Documento congiunto SIRM-AIFM-FASTeR (2022): Responsabilità e ruoli nell’impiego complementare delle radiazioni ionizzanti in ottemperanza al D. LGS. 101/20″”.
“Benchè gli intenti del Documento intersocietario sulla radiologia complementare, ben espressi nella sua premessa, siano condivisibili – si legge nella nota FNO TSRM e PSTRP – così come l’iniziativa fra i diversi attori dell’area radiologica, per codificare, sulla base della normativa vigente, ruoli e responsabilità, nell’utilizzo delle apparecchiature radiologiche nell’ambito della radiologia complementare all’attività clinica, l’analisi compiuta ha fatto emergere, alcune contraddizioni e distorsioni interpretative della norma e della giurisprudenza che, oltre fornire elementi di confusione nel contesto tecnico scientifico rispetto ai principi di radioprotezione (come delineati nell’attuale Dlgs. 31 luglio 2020, n. 101 di recepimento della alla Direttiva europea 59/2013/Euratom), presenta una figura del Tecnico sanitario di radiologia medica distante dalla realtà, per la quale, la stessa legge italiana l’ha introdotta, nell’ambito delle professioni sanitarie, già dal 1965”.
Nell’ambito del testo analizzato “emergono formulazioni di periodi e terminologie tali da mettere in discussione l’indispensabile partecipazione della figura del Tecnico sanitario di radiologia medica nell’ambito della radiologia complementare all’attività clinica – evidenzia la Federazione – . Infatti l’insieme delle norme e degli elementi forniti coordinatamente dal profilo professionale (DM 26 settembre 1994, n. 746), nonchè dalle “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” (Legge 26 febbraio 1999, n. 42), dalla “Disciplina delle professioni sanitarie” (Legge 10 agosto 2000, n. 251), dalle “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” (Legge 8 marzo 2017, n. 24), dall’ “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti” (Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101), unitamente al Codice deontologico del TSRM (vigente versione 2004) presenta un chiaro ed inequivocabile assetto di competenze infungibili in capo al TSRM”, la cui attività professionale “non ha alcun carattere ancillare rispetto a qualsiasi altra figura professionale, piuttosto rappresenta la necessaria garanzia alla tutela della salute della persona assistita e della comunità, soprattutto nell’ambito della radioprotezione e della qualità erogativa delle prestazioni rese nell’ambito della Diagnostica per immagini, complessivamente considerata (radiologia, medicina nucleare, radioterapia, etc)”.
In conclusione, “questa Commissione di albo nazionale, quale organo di rappresentanza esponenziale della professione del Tecnico sanitario di radiologia medica (ai sensi della Legge 11 gennaio 2018, n. 3), ritiene indispensabile che il documento intersocietario “Responsabilità e i ruoli nell’impiego complementare delle radiazioni ionizzanti in ottemperanza al D.Lgs.101/2020” sia da ridefinire, al fine di presentare la corretta funzione della professione a tutela della persona assistita nei contesti operativi e prestazionali, ritenendo che nel panorama normativo, burocratico e giuridico italiano, la redazione di “documenti di posizionamento” sia sempre più richiesta e che questi possano rappresentare un riferimento chiaro e inequivocabile, utili a fornire elementi e strumenti per la gestione organizzativa e la funzione di pianificazione del Servizio sanitario nazionale e delle risorse, economiche e umane. Cosa che nell’attuale stesura non ritroviamo”, conclude la nota.
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