Indennità di disoccupazione con licenziamento per giusta causa. Chi ha diritto agli assegni di disoccupazione NASPI? Quando il licenziamento è considerato involontario o per giusta causa?
Se stavate cercando info sulle dimissioni per giusta causa e disoccupazione avete trovato l’articolo che fa per voi. Come funziona la NASPI? A chi spetta e soprattutto quando spetta l’ indennità di disoccupazione Naspi? Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni necessarie.
Indennità di disoccupazione NASPI: cos’è e come funziona
Il termine NASPI non è scelto a caso ma è l’acronimo di “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego”. La NASPI è la nuova indennità di disoccupazione introdotta dal Governo Renzi (con il Jobs Act) dal 1° maggio 2015 che ha sostituito la vecchia ASPI.
NASPI: a chi spetta
L’assegno di disoccupazione non spetta a tutti i dipendenti che hanno perso l’occupazione e che avevano un contratto di lavoro subordinato. In linea generale la NASPI spetta a tutti i lavoratori che hanno perso il lavoro per motivi non legati alla propria volontà, anche se, come vedremo in questo articolo, esistono delle eccezioni. L’ indennità di disoccupazione NASPI spetta a:
- Lavoratori con contratto di apprendistato.
- Lavoratori subordinati soci di cooperative.
- Lavoratori subordinati che rientrano tra il cosiddetto personale artistico.
- Lavoratori appartenenti al settore della Pubblica Amministrazione con contratto a tempo determinato.
Non rientrano tra le categorie di lavoratori aventi diritto alla nuova indennità di disoccupazione NASPI:
- I dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato.
- Gli operai agricoli (sia con contratto a tempo determinato che indeterminato).
Indennità di disoccupazione: come richiederla
Per richiedere il nuovo sussidio di disoccupazione NASPI è necessario inoltrare la domanda tramite i canali telematici messi a disposizione dall’ INPS. Per ulteriori info a riguardo vi consigliamo di consultare la pagina dedicata alla Nuova indennità di disoccupazione: “Come fare domanda del sussidio di disoccupazione”
Licenziamento giusta causa e disoccupazione: quando spetta?
Come già accennato, per ottenere il sussidio di disoccupazione è necessario che lo status di disoccupato sia involontario, non dipendente dalla volontà del lavoratore. In realtà vi sono delle eccezioni che garantiscono il sussidio di disoccupazione anche in caso di licenziamento per giusta causa.
NASPI licenziamento giusta causa
Licenziamento per giusta causa da parte del dipendente per mancato pagamento
L’espressione “Naspi licenziamento per giusta causa” indica precise condizioni tramite le quali il dipendente, anche se si è licenziato, può comunque beneficiare dell’indennità di disoccupazione NASPI. Rientrano tra le dimissioni per giusta causa quelle legate ad un licenziamento causato da:
- Mancato pagamento da parte del datore di lavoro.
- Importanti e numerose modifiche delle condizioni di lavoro.
- Pressioni psicologiche nell’ambiente lavorativo (mobbing).
- Trasferimento di sede non motivato a livello tecnico.
- Molestie sessuali subite da colleghi nell’ambito lavorativo.
NASPI licenziamento disciplinare
Un lavoratore dipendente licenziato per motivi disciplinari potrebbe comunque avere diritto al sussidio di disoccupazione. Il licenziamento disciplinare infatti è considerato come un’ interpretazione soggettiva del datore di lavoro, ragion per cui, se le condizioni lo consentono, può essere contestato dal lavoratore.
NASPI risoluzione consensuale
Sussidio di disoccupazione con licenziamento per giusta causa: conciliazione volontaria
La conciliazione volontaria può essere considerata come una sorta di forma di patteggiamento tra datore di lavoro e dipendente nel momento in cui questi viene licenziato. La procedura di conciliazione rientra comunque nei casi di disoccupazione involontaria e dunque da diritto al sussidio di disoccupazione.
Sussidio di disoccupazione alla madre che si licenzia
Il diritto all’ indennità di disoccupazione NASPI riguarda anche le lavoratrici che presentano le dimissioni durante il periodo di maternità. Il sussidio spetta solo in caso di dimissioni avvenute 300 giorni prima della data presunta del parto, fino a 1 anno d’età del bambino. Leggi anche gli articoli dedicati a:
Congedo di maternità, tutte le info