Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mauro Buschini in modalità ‘mista’, ha approvato, con 24 voti favorevoli e 14 contrari, la proposta di legge regionale n. 243 del 25 settembre 2020, di iniziativa della Giunta, concernente: “Disposizioni modificative di leggi regionali”. Il provvedimento, presentato nella seduta del 3 novembre dall’assessore al Bilancio, Alessandra Sartore, modifica alcune norme entrate in vigore negli anni 2019-2020, a seguito di impegni assunti dalla Regione con il Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri di accogliere le osservazioni e i dubbi di legittimità costituzionale formulati dagli uffici legislativi dei ministeri competenti. La proposta di legge, inoltre, contiene anche un aggiornamento della legge regionale n. 30/2002 sull’ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica, rispetto ai principi della nuova legge di contabilità regionale n. 11/2020.
Al termine dell’iter in Aula, il provvedimento – inizialmente composto da 11 articoli – è stato approvato con altri 17 articoli aggiuntivi, che hanno portato il testo definitivo a 27 articoli, dopo l’abrogazione dell’articolo 10 che conteneva la clausola della non onerosità della legge, visto che alcuni articoli aggiuntivi comportano nuove spese. Gli articoli aggiuntivi introducono modifiche a leggi vigenti o nuove disposizioni in numerose materie: Consorzi di bonifica, esercizio del trasporto pubblico non di linea, Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (Arsial), tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, gestione dei rifiuti, esercizio di attività di acquacoltura, prestito d’onore, diversificazione delle attività agricole, canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, fonti rinnovabili, protezione civile regionale, “Criteri minimi ambientali”, contributi a sostegno della ricapitalizzazione delle imprese, pagamenti debiti della Regione ai fornitori.
Tra gli articoli aggiuntivi è stato approvato anche quello proposto da Fratelli d’Italia che istituisce una commissione consiliare speciale per l’emergenza Covid-19, della durata di 12 mesi prorogabili per ulteriori sei. Su questo punto è intervenuto Enrico Cavallari (gruppo Misto) per dichiarare il suo voto contrario. Critiche a tutti gli articoli aggiuntivi sono state invece espresse da Giuseppe Simeone (FI), il quale ha richiamato il Consiglio a evitare in futuro il ricorso a provvedimenti “omnibus” o a “collegati”, per ripristinare un più corretto iter legislativo per materie. Posizione in parte condivisa anche da Devid Porrello (M5s), che nella sua dichiarazione di voto ha criticato questo modo di legiferare. Per Marco Vincenzi (Pd) si è trattato invece di “un arricchimento, di modifiche puntuali su diversi argomenti, col contributo di tutti i consiglieri.”.
Di seguito, l’elenco delle leggi regionali interessate dalle modifiche concordate tra Regione e Governo e riportate nella proposta di legge n. 243:
– L.R. 15 novembre 2019, n.23 “Disciplina dell’attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente”. Su proposta del Ministero della Pubblica Amministrazione vengono sostituiti i commi 1, 2 e 4 dell’articolo 7, al fine di chiarire meglio la procedura amministrativa della Scia per l’esercizio dell’attività di noleggio;
– L.R. 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche. Su richiesta del Ministero dell’Interno, cambiano i commi 3, 5 e 6, dell’articolo 12 bis, inserito dalla Legge di stabilità regionale 2020. La modifica al comma 3 introduce l’obbligo di svolgere attività di monitoraggio da parte dell’ente gestore degli alloggi per la verifica della permanenza dei requisiti anche successivamente all’autorizzazione alla convivenza solidale.
Quella al comma 5 prevede l’innalzamento da due a quattro anni del numero di anni minimi di convivenza, richiesto al fine di poter subentrare nell’assegnazione dell’alloggio in caso di decesso o decadenza dell’originario assegnatario; infine, con la modifica al comma 6 si indica espressamente nel 15 per cento del totale degli alloggi destinati all’Erp il numero massimo di alloggi che gli enti gestori possono autorizzare in convivenza solidale.
– L.R. 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”. Quattro le modifiche apportate: la prima, su richiesta del Ministero dell’Ambiente, abroga il comma 4 dell’articolo 9, che prevedeva la possibilità di ammettere al prelievo venatorio nelle aree contigue ai parchi nazionali, i cacciatori autorizzati nelle zone contigue qualora non fosse raggiunto il limite massimo di un cacciatore ogni quaranta ettari. Le altre tre modifiche riguardano l’articolo 22: il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiesto di eliminare dal comma 64, nell’ambito del subentro nei contratti di affidamento in house connessi alla viabilità e al trasporto pubblico di passeggeri su strada e ferroviario, la possibilità per la società affidataria subentrante di procedere ad assunzioni di personale anche in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, ponendosi in contrasto con i vincoli di contenimento della spesa pubblica per il reclutamento del personale da parte delle società partecipate e delle pubbliche amministrazioni.
Il Mef ha chiesto anche di correggere il comma 112 per limitare il reclutamento temporaneo di personale nelle società partecipate alle sole società regionali ed escludendo le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e quelli del servizio sanitario regionale. Infine, la terza modifica è stata richiesta dal Ministero dell’Interno per eliminare dal comma 136 la categoria dei cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno dalla categoria degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
– L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche. Il Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo ha chiesto di modificare il comma 5 bis dell’articolo 52, inserito dalla legge regionale n. 1/2020, al fine di introdurre una maggiore tutela paesaggistica nel caso in cui le aree interessate dal Piano agricolo regionale comprendano beni naturali e paesaggistici e aree naturali protette.
– L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche. Anche in questo caso è il Mibact che ha chiesto modifiche al comma 7 bis dell’articolo 8, inserito dalla legge regionale n. 1/2020, per introdurre maggiori tutele in materia di realizzazione di strutture amovibili a uso temporaneo per finalità culturali nell’ambito delle aree naturali protette. A tal fine, vengono esclusi i paesaggi di pregio, anche se privi di vincoli, e i paesaggi degli insediamenti urbani in presenza di vincoli.
– L.R. 16 dicembre 2011, n. 16 “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” e successive modifiche. Si tratta di un’altra richiesta del Mibact che, attraverso la modifica dell’articolo 3.1, inserito dalla legge regionale n. 1/2020, ha chiesto di rivedere alcune norme in materia di localizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola. Mancava il richiamo al Piano Paesaggistico e alla sua disciplina programmatoria e pianificatoria, benché, secondo il Mibact, solo il Piano può orientare il passaggio dall’individuazione in negativo delle aree escluse all’individuazione in positivo delle aree idonee all’installazione delle diverse tipologie di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e i limiti del relativo dimensionamento.
– L.R. 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche. Modifica del comma 1 bis dell’articolo 15, inserito dalla legge regionale n. 1/2020, chiesto dal Ministero dell’Ambiente, al fine di eliminare il divieto alla realizzazione di impianti di incenerimento e coincenerimento rifiuti o che utilizzano combustibili derivanti da rifiuti comunque denominati, per tutto il territorio regionale.
– L.R. 17 giugno 2020, n. 3 “Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”. Su indicazione del Ministero dell’Interno, è stato inserito al comma 1 dell’articolo 2 il riferimento all’intesa preventiva con le forze dell’ordine in caso di presenza di un loro rappresentante nell’Osservatorio sul ‘revenge porn’.
(ITALPRESS).
Il Consiglio regionale modifica le norme per evitare l’impugnativa
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