Chiariamo le differenze tra affidamento superesclusivo, affido esclusivo e affido esclusivo rafforzato. L’esempio di una sentenza di affidamento monogenitoriale, risvolti sulle scelte riguardanti il figlio (passaporto, viaggi, cambio di scuola…) e presupposti per richiedere l’affido superesclusivo.
Chiariamo subito che affidamento superesclusivo, affidamento esclusivo rafforzato e affidamento monogenitoriale blindato sono tre termini utilizzati per indicare la medesima condizione. Per facilità, parleremo di affidamento superesclusivo (sinonimo di affido esclusivo rafforzato e affido monogenitoriale blindato) e affidamento esclusivo.
Affidamento esclusivo, cosa dice la legge
La legge sul divorzio che disciplina l’affidamento dei figli, sull’affido esclusivo, delibera così:
“…il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che non siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il loro interesse”.
In altre parole, nell’affidamento esclusivo il genitore non affidatario avrà sempre il dovere e il diritto di vigilare sulla crescita dei figli e avrà voce in capitolo solo nelle decisioni importanti come il cambio della scuola, un viaggio d’istruzione all’estero, un intervento chirurgico o comunque avrà voce in capitolo sulle scelte “straordinarie” che coinvolgono il figlio.
Affidamento superesclusivo, cosa comporta
Cosa comporta l’affidamento superesclusivo? L’esclusione del genitore non affidatario nell’educazione e nella tutela della prole. E’ chiaro che l’affido superesclusivo è una misura molto più estrema dell’affido esclusivo. Per le differenze vi invitiamo a leggere l’approfondimento sull”affidamento esclusivo .
Affidamento superesclusivo o affido esclusivo rafforzato
In materia di divorzio e affido dei figli, è previsto, in casi straordinari, la richiesta dell’affidamento super esclusivo.
Con l’affido superesclusivo, il genitore non affidatario non ha alcuna voce in capitolo sull’educazione del figlio in quanto, anche le decisioni di maggiore interesse per il minore (decisioni straordinarie) possono essere prese dal genitore affidatario senza né la previa consultazione né condivisione con il genitore non affidatario.
Affidamento superesclusvo passaporto
In questo contesto, per il rilascio del passaporto, per la progettazione di una vacanza-studio all’estero o per il cambio della scuola, non è necessario il consenso del genitore non affidatario.
Quando è possibile ottenere l’affido superesclusivo? Nell’articolo intitolato “affidamento superesclusivo pressupposti” abbiamo riportato alcuni casi e sentenze riguardanti le decisioni del giudice atte ad affidare, in modo esclusivo, la tutela di un figlio a un unico genitore. E’ importante specificare che, per il bene della prole, il giudice tende sempre ad assegnare l’affido condiviso o l’affido esclusivo. Solo in casi limite la sentenza del tribunale riguarda un affido superesclusivo.
Affidamento superesclusivo, sentenze
Gli estremi per richiedere un affido superesclusivo devono essere tangibili e portati in tribunale in modo chiaro e inconfutabile.
Per esempio, un’applicazione di regime di affidamento superesclusivo è stata adottata dal Tribunale di Milano con l’ordinanza del 20.3.2014.
Nel caso in questione si parla di “affidamento monogenitoriale” in favore della madre di tipo “blindato”, quindi affido superesclusivo in favore della madre.
Il caso è eclatante: i coniugi si separano, lui, 23 anni, abbandona il tetto coniugale e si trasferisce a Londra disinteressandosi completamente del figlio. Quindi il padre è assente sia fisicamente sia da un punto di vista del mantenimento.
La madre deposita un ricorso per la separazione giudiziale e il padre non si costituisce in giudizio. I due si scambiano denunce e il padre, al fine di sedare gli animi, minaccia la moglie di togliergli il bambino qualora non avesse accettato le sue richieste. La moglie ha prove messaggistiche delle minacce del padre che, dal suo canto, non poteva neanche dimostrare il versamento del mantenimento. Al tribunale risulta chiaro l’intento del padre di usare il figlio come merce di scambio e ciò basta a stabilire la mancata idoneità genitoriale paterna e a far scattare l’affido superesclusivo.