Le indicazioni su come registrare una testata giornalistica sono molto più semplici di quanto si possa pensare. Il che, tuttavia, non deve indurre a pensare che si tratti di una prassi su cui sia possibile soprassedere, o che si debba effettuare tale breve percorso senza un’attenta consapevolezza sulle responsabilità che ne derivano.
In primo luogo, per poter depositare o registrare una testata giornalistica, è fondamentale recarsi presso l’Ufficio Stampa del Tribunale di propria competenza: sarà, nella grande maggioranza dei casi, il Tribunale nel cui territorio di riferimento si ha la residenza, o ha la sede legale la società che editerà la testata giornalistica.
La documentazione
Una volta recatisi in Tribunale, occorrerà richiedere alla Cancelleria la documentazione necessaria per la registrazione della testata giornalistica, da compilare insieme a:
- una dichiarazione con firma autenticata con indicazione del nome e del domicilio del proprietario della testata;
- una dichiarazione con indicazione del Direttore Responsabile;
- il titolo della testata giornalistica;
- la natura delle pubblicazioni.
Ricordiamo che il Direttore Responsabile della testata giornalistica può essere sia un giornalista pubblicista che un giornalista professionista.
A ciò si aggiunga anche la necessità di fornire:
- certificato di nascita, di residenza e di cittadinanza del Direttore Responsabile, del Proprietario e/o dell’Editore;
- documenti che confermano il possesso dei requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche;
- documento che comprovi l’iscrizione del Direttore Responsabile nell’Ordine dei Giornalisti alla sezione dei pubblicisti o dei professionisti.
La natura della testata giornalistica
Come in parte anticipato, è importante notare come nella domanda di registrazione il richiedente debba specificare le generalità della casa editrice che risulta essere proprietaria della testata, oltre al server provider (ovvero, il fornitore dei server su cui sarà “ospitata” la testata) nelle ipotesi di giornale online). Nell’ipotesi di testata cartacea, invece, occorrerà indicare altre informazioni come la tiratura, la distribuzione, l’indirizzo della redazione, le generalità dello stampatore.
I giornali di natura tecnica
Regole in parte differenti vigono per quanto concerne le testate di natura tecnica, che possono chiedere l’iscrizione in un elenco speciale.
In altri termini, sono ammessi all’iscrizione all’elenco speciale tutti quei soggetti che, pur non esercitando un’attività giornalistica, vogliono comunque assumere la direzione di una testata, di un periodico o di una rivista, purché a carattere tecnico, professionale o scientifico.
In questo caso, sarà possibile alla presentazione della domanda di iscrizione presso il Consiglio regionale nella cui circoscrizione il Direttore della testata giornalistica (non giornalista) ha la residenza o il domicilio professionale.
Si tenga in considerazione che alla domanda bisognerà allegare una dichiarazione dettagliata, nella quale colui che intende dirigere la testata indicherà quale sia la natura della pubblicazione.
Il blog è una testata giornalistica?
Chiudiamo il nostro approfondimento con un breve richiamo a uno dei temi più “caldi” in materia: il blog è equiparabile a una testata giornalistica?
In realtà, e salvo eventuali approfondimenti sul caso specifico, la risposta è negativa.
Il blog non è tenuto dunque a rispettare le regole che sono previste per i giornali online ma… è fondamentale che non ricada all’interno del recinto delle testate che hanno l’obbligo di registrarsi, e principalmente riconducibili alla pubblicazione frequente di notizie.
Fatte salve tali precisazioni, chiunque può aprire un blog senza che vi sia la necessità di rispettare particolari requisiti.
In caso di dubbi e di perplessità circa l’inquadramento corretto della propria pubblicazione, è evidentemente consigliabile domandare un parere professionale.
In ogni caso, sia il blog che il giornale online hanno una cosa in comune, che l’autore dei contenuti non dovrebbe mai sottovalutare: sono perseguibili in via penale per il reato di diffamazione aggravata se attraverso i post pubblicati viene offeso l’onore e la dignità di un soggetto.