L’impresa familiare non costituisce una forma giuridica a parte rispetto a quelle tradizionalmente riconosciute dal legislatore (si pensi alle ditte individuali, o alle società di capitali), ma è una formula con la quale viene riconosciuta la conduzione di un’attività di impresa da parte del titolare, in collaborazione con coniugi, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado.
Sulla base di quanto previsto dalla normativa sulla gestione e costituzione di impresa familiare, a tali componenti viene riconosciuta una quota degli utili di impresa, in cambio della collaborazione prestata.
Come si costituisce l’impresa familiare
Per poter validamente costituire un’impresa familiare non sono necessarie particolari formalità, sebbene siano comunque richiesti alcuni adempimenti che possano dimostrarne l’esistenza in vita. Per esempio, non sfugge il fatto che la normativa fiscale richiede che l’impresa familiare sia realizzata attraverso la stipula di un atto costitutivo scritto, sotto forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.
Oltre a tale aspetto formale, è possibile che la sussistenza dell’impresa familiare sia verificata anche mediante la verifica della partecipazione all’attività di lavoro del titolare e di almeno un familiare, e se l’esistenza dell’impresa familiare risultati da una manifestazione di volontà o da fatti concludenti.
Dunque, non essendo richiesta la specifica stipula di un contratto, l’impresa familiare può nascere anche per il semplice esercizio continuato di un’attività economica da parte del titolare e dei suoi familiari.
Varie tipologie di impresa familiare
Si tenta anche in considerazione che la legge riconosce forme di impresa familiare:
- impresa coniugale: è l’impresa gestita da entrambi i coniugi in comune. Si verifica solo se i coniugi sono in regime di comunione dei beni e entrambi gestiscono l’attività di impresa. L’azienda può essere tuttavia indistintamente di entrambi, o di uno solo dei due coniugi, e ad essa possono collaborare i parenti dell’uno o dell’altro coniuge;
- impresa individuale di un coniuge: è l’impresa familiare intestata a uno dei due coniugi, con gli altri familiari che possono collaborare alla conduzione dell’attività, ma non partecipano attivamente alla sua gestione;
- impresa individuale di un familiare: è l’impresa familiare in cui i familiari che hanno collaborato alle attività di impresa possono aver diritto alla gestione dell’azienda e all’attribuzione dei diritti patrimoniali;
- impresa sociale: è l’impresa in cui più membri della famiglia gestiscono in comune l’attività. In tale ipotesi la disciplina di legge dell’impresa familiare si applica ai familiari che, pur collaborando, rimangono comunque fuori dalla gestione dell’impresa.
I diritti dei familiari
Come abbiamo già avuto modo di comprendere, l’impresa familiare è disciplinata da relazioni piuttosto strette tra i familiari e il titolare.
Ma quali sono i diritti dei familiari che partecipano all’impresa familiare?
In cambio della collaborazione prestata, i familiari hanno diritto:
- a partecipare agli utili d’impresa;
- al mantenimento della propria collaborazione, in maniera indipendente dalla maturazione degli utili o dalla convivenza con il titolare;
- alla prelazione nell’ipotesi in cui si proceda alla divisione ereditaria o al trasferimento;
- alla tutela assicurativa e previdenziale.
Quando finisce l’impresa familiare
L’impresa familiare si scioglie nel momento in cui il titolare dell’impresa decide di optare per questa soluzione, sempre ammessa. Gli altri familiari partecipanti hanno il diritto alla liquidazione della propria quota e, nel caso di recesso ingiustificato, anche al risarcimento del danno. Di contro, se è il familiare collaboratore a voler recedere, è sufficiente porre in essere un comportamento concludente.
Infine, nell’ipotesi di decesso del titolare, l’impresa familiare ha cessazione, con la conseguenza che i beni della stessa finiranno nell’asse ereditario. Relativamente a tali beni, i familiari partecipanti hanno un diritto di credito, che sarà calcolato in maniera proporzionale alla quota degli utili e degli incrementi. Conservano altresì il diritto alla prelazione sull’azienda.