Gazebo o parabola sul terrazzo o balcone condominiale, ecco quando si possono installare e cosa dice la legge sull’uso delle parti comuni o delle pertinenze private.
Oggi analizziamo due casi. Nel primo parliamo dell’installazione della parabola sul balcone del condominio e nel secondo caso, ipotizziamo l’installazione di un gazebo sul terrazzo condominiale. Tutte le informazioni su quando è necessario chiedere il permesso e cosa possono impedirvi gli amministratori e i regolamenti condominiali.
Parabola sul tetto del condominio o spazio comune
Quando si parla di installare una parabola sul balcone privato o sul tetto del condominio la legge è chiara: si può agire liberamente rispettando alcuni accorgimenti così come spiegato nell’articolo “Parabola sul tetto condominiale“. In questo articolo ci soffermeremo sull’installazione di una parabola o gazebo nella pertinenza privata che può essere un terrazzo a uso esclusivo o un balcone.
Parabola e gazebo su balcone e terrazzo del condominio
Proprio al pari di un condizionatore d’aria, anche la parabola per la ricezione televisiva può essere installata in prossimità del balcone del condominio senza il parere dell’assemblea e senza chiedere alcun permesso all’amministratore.
Il singolo, nell’installare la parabola sul balcone del condominio dovrà fare attenzione a preservare il decoro dell’edificio. La normativa di riferimento è l’articolo 1122 bis del Codice civile che cita, circa l’installazione della parabola sul balcone del condominio, che questa deve essere effettuata “in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando, in ogni caso, il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche”.
Vi potrà suonare strano ma… la stessa normativa si applica anche quando l’intenzione è quella di installare un gazebo sul terrazzo, sul balcone o sul lastrico solare di proprietà esclusiva.
Il gazebo in condominio, quindi, si può installare senza neanche interpellare il parere dell’assemblea. Si può installare senza permesso solo sulle pertinenze di proprietà esclusiva (non negli spazi comuni). L’unica condizione è che il gazebo non danneggi il tetto, il balcone o il lastrico solare, soprattutto in termini di stabilità e di tenuta. La legge di riferimento è la stessa citata per la parabola.
La legge, come abbiamo potuto vedere, ci consente grandi margini di manovra. Ovviamente conta il buon senso di ciascun condomino nel valutare preventivamente ogni forma alternativa all’uso privato della parte comune.
Gazebo sul lastrico solare a uso comune
Per quanto riguarda le parti in comune, anche qui si hanno ampi margini di movimento ma sarà necessario richiedere il permesso. L’articolo 1122 del Codice Civile, con la riforma del condominio 220/2012, specifica che “il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso, è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea. Ogni avviso all’amministratore e qualsiasi comunicazione o tipo di premesso, vanno fatti in forma scritta. Nell’ideale, servirebbe una relazione dettagliata che spieghi in cosa consiste l’opera o come s’intende mettere in sicurezza il gazebo per proteggerlo dal vento.
Regolamenti condominiali, normative
In caso di dubbi su ciò che la legge consente o vieta nella gestione delle parti comuni o delle pertinenze private del condominio, vi rimandiamo agli articoli specifici: