Nei prossimi paragrafi vi illustreremo dettagli relativi al congedo di maternità, specificando i requisiti e tutti i dettagli sulle varie categorie di lavoro.
Per i requisiti caso specifico, per le diverse categorie di donne lavoratrici, è disponibile la pagina: congedo di maternità. Nell’articolo analizzeremo i requisiti necessari per accedere al sussidio per le categorie:
- Lavoratrici autonome
- Libere professioniste
- Partite IVA
- Colf e Badanti
- Lavoratrici a progetto
- Lavoratrici a tempo determinato
- Lavoratrici a tempo indeterminato
- Donne disoccuapte
Congedo di maternità: quanti giorni spettano
Il periodo di astensione obbligatoria è fruibile in due momenti: prima del parto e dopo il parto.
Congedo di maternità prima del parto
Prima del parto spettano 2 mesi di congedo ai quali va aggiunto il giorno stesso del parto.
In caso di gravidanza a rischio l’ASL locale (o la DTL) può prescrivere periodi di congedo anticipato a causa del serio rischio per la salute del bambino o della madre nel riprendere l’attività lavorativa.
Congedo di maternità dopo il parto
Dopo il parto spettano 3 mesi di congedo.
Tuttavia in caso di parto posticipato rispetto alla data prevista, sono compresi i giorni di congedo tra la data presunta e quella reale.
Anche in questo caso, in caso i giorni di congedo possono essere prorogati rispetto alle prescrizioni dell’ASL o della Direzione Territoriale del Lavoro.
Congedo di maternità: il periodo raddoppia per parti gemellari?
Beh anche se in effetti il dispendio economico e di energie sarà doppio (o triplo?) con dei gemelli, la legge non prevede un incremento della durata del congedo di maternità
In caso di ricovero del neonato: sospensione del congedo di maternità
Se dopo il parto il neonato dovesse essere ricoverato presso un ospedale (pubblico o privato che sia) la madre può decidere di sospendere temporaneamente il congedo post-parto e ri-beneficarne nel momento in cui il bambino verrà dimesso dalla struttura ospedaliera.
Durante il periodo a cavallo tra il ricovero del bambino e le sue dimissioni la madre riprenderà la normale attività lavorativa solo ammesso che il suo stato di salute lo permetta,(comprovandolo attraverso certificazione medica che certifichi la compatibilità della salute della donna con l’attività lavorativa da svolgere).
Il diritto ad interrompere temporaneamente la fruizione del congedo può essere esercitato solo ed esclusivamente una volta per figlio e spetta anche per i bambini adottati o in fase di affidamento.
Aborto o decesso del bambino: finisce il congedo?
Assolutamente no.
La legge tutela le donne, anche se d’interruzione di gravidanza deve avvenire dopo almeno sei mesi. Tutti d’altronde sappiamo che lo shock legato ad una perdita del genere è destabilizzante anche se la gravidanza è durata meno di sei mesi.
Dunque ammesso che la gravidanza sia stata interrotta al 180° giorno la donna avrà diritto comunque a beneficiare, in questo caso facoltativamente, del congedo di maternità.
L’astensione dal lavoro vale anche in caso di decesso del bambino alla nascita o nel periodo di congedo.
Congedo di maternità in caso di adozione e affidamento
Anche in caso di adozione, affidamento nazionale o affidamento preadottivo internazionale si ha diritto al congedo di maternità per 5 mesi rispetto all’ingresso effettivo del minore nel nucleo familiare. Da aggiungere anche una giornata di congedo da utilizzare nel giorno in cui il minore entra in casa (o in Italia per i bambini che provengono dall’estero).
Per le adozioni internazionali è possibile sfruttare parte del congedo anche prima dell’ingresso del bambino in Italia, frazionandolo in più periodi.
Anche per gli spostamenti all’estero per gestire la parte burocratica dell’adozione sono coperti da giorni di congedo, in questo caso però non retribuiti.
Per le forme di affidamento non preadottive il periodo di congedo è pari a 3 mesi, sfruttabili anche in maniera frazionaria, entro e non oltre 5 mesi prendendo in considerazione la data ufficiale d’affidamento.
Congedo di maternità: chi lo paga?
Le indennità versate per il congedo di maternità sono pagate dall’INPS.
Generalmente però è il datore di lavoro ad anticipare il corrispettivo, anche per le lavoratrici con assicurazione ex IPSEMA (il cui datore di lavoro ha scelto il pagamento con il metodo del conguaglio).
L’INPS invece paga direttamente le indennità per il congedo di maternità solo alle:
– lavoratrici stagionali;
– lavoratrici del campo dello spettacolo saltuarie o a termine;
– colf e badanti;
– disoccupate o sospese dall’attività lavorativa;
– lavoratrici coperte da assicurazione ex IPSEMA il cui datore di lavoro non ha optato per il metodo del conguaglio nel pagamento;
– lavoratrici autonome (commercianti, artigiane etc);
– lavoratrici iscritte alla gestione separata. (contratti a progetto, libere professioniste senza cassa, venditori porta a porta, ricercatrici etc.)