Quando scattano i presupposti per l’affidamento superesclusivo: esempi pratici, sentenze, cosa comporta e in cosa differisce dall’affido esclusivo.
Affidamento dei figli in caso di divorzio
La legge stabilisce una regola generale per l’affido dei figli che prevede, in caso di separazione, il cosiddetto affidamento condiviso (affido congiunto). In pratica, il figlio vive nell’abitazione di uno dei due genitori ma è affidato a entrambi mantenendo contatti giornalieri secondo tempi e modi fissati dai genitori stessi o dal giudice.
Con l’affidamento congiunto entrambi i genitori hanno gli stessi diritti e doveri sui figli.
Quando uno dei due genitori risulta inadeguato al compito tanto da presentare un rischio per il figlio, scattano i presupposti per un affidamento esclusivo. Oltre all’affidamento esclusivo, la legge parla anche di affidamento superesclusivo.
Differenza tra affidamento esclusivo e superesclusivo
Come premesso, quando un genitore diventa dannoso per il figlio, il giudice può disporre l’affidamento esclusivo o l’affidamento superesclusivo.
Con l’affido esclusivo, il genitore riconosciuto dal giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale. L’affido esclusivo, però, non comporta la perdita del potere genitoriale da parte del genitore che non ha ottenuto l’affidamento. In termini pratici, i genitori devono continuare ad assumere insieme le decisioni più importanti per i figli anche se in termini pratici è solo uno ad occuparsene.
In casi estremi, l’unico genitore affidatario può richiedere al giudice la decadenza del potere genitoriale dell’altro (responsabilità genitoriale) facendo così richiesta dell’affidamento superesclusivo.
Secondo la legge, infatti, quando mamma o papà risultano inadeguati (disinteressati, non partecipi moralmente e materialmente alla vita del piccolo, mentalmente instabili…) al compito di genitore, il giudice può disporre l’affidamento superesclusivo.
In questo frangente, a decidere delle questioni dei figli è esclusivamente un unico genitore. In termini pratici, sarà un solo genitore a prendere decisioni sull’educazione, sull’istruzione, la religione da impartire… in questo frangente non è necessaria l’autorizzazione congiunta per poter fare richiesta per il passaporto del minore. E’ importante sottolineare che l’affido superesclusivo scatta solo in casi limite.
Affidamento superesclusivo, presupposti
Per capire quali sono i presupposti per far scattare l’affido esclusivo basterà leggere le diverse sentenze in materia. Sentenze a parte, possiamo fare alcuni esempi pratici dei casi in cui può scattare l’affidamento esclusivo.
Il caso più classico è il disinteresse economico da parte di uno dei due genitori. Se Michele e Anna si separano e Michele non si cura minimamente del piccolo, non versa le spese per il suo mantenimento e addossa tutte le responsabilità su Anna, Anna può richiedere l’affido superesclusivo del figlio.
Un altro caso limite molto diffuso è quando uno dei genitori usa il figlio come merce di scambio per avere più soldi, soldi che vanno oltre il mantenimento stabilito dal giudice.
E’ molto importante fornire al giudice le prove del comportamento pregiudizievole dell’altro genitore. Se chi fa richiesta dell’affidamento superesclusivo non ha le prove dei comportamenti inadeguati dell’ex coniuge, rischia una condanna per risarcimento danni o addirittura potrebbe perdere l’affidamento del figlio.
Affidamento superesclusivo e genitore non affidatario
Se con l’affido esclusivo il genitore non affidatario conservava la responsabilità e quindi il potere decisionale di genitore (su istruzione, educazione, scuola….), con l’affidamento superesclusivo la responsabilità genitoriale decade oppure è rilegata al tempo che il genitore non affidatario trascorre con il figlio.
Il genitore non affidatario conserva il potere di vigilare sulle situazioni importanti che coinvolgono il figlio (istruzione ed educazione) senza però avere potere decisionale al riguardo.
Nel caso in cui il genitore non affidatario ne sentisse il bisogno, in base alle circostanze, può fare ricorso al giudice ma solo se riesce a dimostrare che il genitore affidatario assume delle decisioni che possono danneggiare la prole.
Per le sentenze:
Trib. Milano ordinanza. del 20.03.2014; Trib.per i Minorenni Milano, causa R.G. n. 53/12, sentenza del 24.02.2014. In questo caso, uno dei genitori usava il figlio come merce di scambio per estorcere denaro all’ex coniuge.